Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 12 pagine
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Procedura di consultazione relativa alla modifica della LICol (L-QIF) – rapporto sui risultati
1 Situazione iniziale
La piazza svizzera dei fondi di investimento si contraddistingue innanzitutto nell’ambito del risparmio gestito («asset management») e della distribuzione. Rispetto ad altre Giurisdizioni, in primis il Lussemburgo, la piazza elvetica riveste invece un ruolo secondario a livello di prodotti. Questa circostanza è riconducibile essenzialmente al mancato accesso al mercato dell’Unione europea (UE) e ad aspetti riguardanti l’imposta preventiva.
Per i fondi alternativi e innovativi il quadro giuridico estero è spesso più interessante di quello svizzero. Negli ultimi anni diversi Stati membri dell’UE hanno introdotto infatti tipologie di fondi che non richiedono l’approvazione dell’autorità di vigilanza. Un prodotto di questo tipo esiste in Lussemburgo con il «Reserved Alternative Investment Fund» (RAIF). Non necessitando dell’approvazione, questi fondi possono essere introdotti sul mercato in tempi rapidi e a costi contenuti. Nella maggior parte dei casi offrono inoltre una notevole flessibilità in materia di prescrizioni di investimento, ragione per cui si prestano in modo particolare come investimenti alternativi e strategie innovative.
La modifica della legge sugli investimenti collettivi (LICol, RS 951.31) si prefigge di creare anche in Svizzera una categoria di fondi dispensata dall’obbligo di autorizzazione e di approvazione, sotto forma di un cosiddetto «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF). Si intende offrire così agli investitori qualificati un’alternativa svizzera ai prodotti esteri di analoga tipologia. Questo consentirebbe in futuro di creare un maggior numero di investimenti collettivi di capitale in Svizzera, dove rimarrebbe una parte più consistente della catena del valore, rafforzando in questo modo la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento.
Le disposizioni della LICol, ad esclusione di quelle riguardanti l’autorizzazione, l’approvazione e la vigilanza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), si applicano in linea di principio anche a un L-QIF. Un L-QIF può rivestire una delle quattro forme giuridiche previste dalla LICol (fondo contrattuale di investimento, SICAV, SAcCol o SICAF). Tuttavia, al L-QIF si applicano prescrizioni di investimento specifiche, caratterizzate da un’impostazione liberale in considerazione della cerchia ristretta di investitori e dell’obiettivo di promuovere l’innovazione. In particolare, la legge non disciplina né i possibili investimenti né la ripartizione dei rischi, aspetti che però devono essere esposti nei documenti del fondo. Va anche sottolineato che un L-QIF è dispensato dall’obbligo di pubblicare un prospetto.
La protezione degli investitori è salvaguardata in particolare limitando la possibilità di sottoscrivere un L-QIF a investitori qualificati, ossia operatori del mercato tecnicamente qualificati, che si avvalgono di una consulenza professionale o non necessitano di una particolare protezione in considerazione della loro situazione patrimoniale.
Quale correttivo essenziale all’assenza di vigilanza da parte della FINMA, sono poste esigenze specifiche all’amministrazione di un L-QIF, che deve infatti essere assunta da determinati istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA. Se tali istituti violano gravemente i loro obblighi relativi all’amministrazione del L-QIF, si espongono a livello di istituto a provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza.
2 Procedura di consultazione
Indetta il 26 giugno 2019, la procedura di consultazione si è conclusa il 17 ottobre 2019. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia nonché gli ambienti interessati.
Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):
19 Cantoni: Appenzello Interno (AI), Argovia (AG), Basilea Città (BS), Berna (BE), Friburgo
(FR), Ginevra (GE), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), Sciaffusa (SH), Soletta
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