Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/50: Modifica della legge sugli investimenti collettivi (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 12 pagine

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Procedura di consultazione relativa alla modifica della LICol (L-QIF) – rapporto sui risultati

4.2 Disposizioni generali sul L-QIF (art. 13 cvp. 2bis, 15 cpv. 3, 118a–118i e 132 cpv. 2 AP-LICol)

Bär & Karrer reputa necessario formulare gli articoli 13 capoverso 2bise 15 capoverso 3 AP-LICol (obbligo di autorizzazione e di approvazione) in modo da far emergere chiaramente che un investimento collettivo di capitale deve dichiarare espressamente se intende essere considerato un L-QIF.

Bär & Karrer e Homburger auspica inoltre che nell’articolo 118a AP-LICol (Definizione e applicabilità della legge) venga precisato esplicitamente che soltanto gli investimenti collettivi di capitale svizzeri possono essere considerati L-QIF. In relazione al capoverso 1 lettera a della stessa disposizione, usam propone che possano accedere al L-QIF tutti gli investitori, non solo quelli qualificati. Per contro, l’ACSI e la SKS sono del parere che, qualora si dovesse attuare la modifica di legge proposta, i clienti privati facoltosi, i clienti di gestori patrimoniali e le casse pensioni non dovrebbero poter investire in un L-QIF e suggeriscono di prevedere questa restrizione anche per analoghi fondi esteri. Bär & Karrer, COPTIS e la SFAMA apprezzerebbero una precisazione della disposizione introducendo un esplicito riferimento agli investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 3terLICol. Homburger auspica una precisazione secondo cui per la qualifica di investitore qualificato faccia stato esclusivamente il momento dell’acquisto delle quote. L’ASA sottolinea infine che per un’assicurazione è cruciale poter investire il patrimonio vincolato in un L-QIF.

Secondo Homburger l’articolo 118b capoverso 1 lettera b AP-LICol (Modifica dello stato

di autorizzazione o di approvazione) deve prevedere come alternativa alla garanzia degli interessi degli investitori il diritto per gli investitori di restituire le quote. In relazione all’articolo 118c AP-LICol (Forma giuridica) osserva inoltre che un L-QIF non potrebbe rivestire la forma giuridica di una SICAF. L’INSAI auspicherebbe si esplicitasse nel disegno di legge che il L-QIF può essere costituito sia come fondo individuale sia come investimento collettivo di capitale multicomparto («umbrella fund»).

In relazione all’articolo 118d AP-LICol (Direttive di investimento e disposizioni sulla vigilanza non applicabili ai L-QIF) il PBD, Bär & Karrer, il PLR, economiesuisse, COPTIS, la SFAMA e, mutatis mutandis, l’INSAI chiedono che anche un fondo a investitore unico nella forma di un L-QIF possa delegare le decisioni di investimento all’investitore unico. Secondo tali partecipanti, in alcuni casi ancora da definire dal Consiglio federale questa possibilità dovrebbe essere offerta anche se l’investitore unico non è assoggettato alla vigilanza della FINMA (cfr. art. 7 cpv. 4). Ciò sarebbe di fondamentale importanza per le casse pensioni e le assicurazioni che volessero investire in un L-QIF. Secondo Homburger, per garantire la certezza del diritto la disposizione dovrebbe essere completata con il disposto dell’articolo 98 capoverso 2bisLICol. Infine, la SFAMA vorrebbe che nel disegno di legge e/o nell’ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) si precisasse che i valori patrimoniali che possono essere custoditi, ma che non sono strumenti finanziari, non devono necessariamente essere custoditi dalla banca depositaria.

Bär & Karrer considera sproporzionato il disposto dell’articolo 118e AP-LICol (Ditta e informazione degli investitori), secondo cui la pubblicità deve sempre indicare che il L-QIF non è soggetto ad autorizzazione o approvazione né alla vigilanza della FINMA e ritiene sufficiente che solo i documenti del fondo riportino tale informazione. Nella stessa direzione va Homburger, secondo cui andrebbe precisato che la disposizione non sottintende tutti i documenti interni e che il concetto di «pubblicità» si orienta all’ordinanza sui servizi finanziari. L’ASG chiede che anche il nome della ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento contenga l’abbreviazione «L-QIF».

Per quanto riguarda l’articolo 118f AP-LICol (Obbligo di notifica e rilevamento di dati),

Bär & Karrer è del parere che la notifica debba essere fatta alla FINMA e non al Dipartimento federale delle finanze, mentre i dati statistici debbano essere rilevati dalla Banca nazionale svizzera. I dati da rilevare dovrebbero inoltre essere menzionati già a livello di legge. Lo scopo del rilevamento di dati andrebbe circoscritto e precisato, e la delega secondo il capoverso 4

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