Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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Il presente avamprogetto trae origine dal trattamento di due interventi parlamentari1. Nel rapporto del 12 novembre 2014, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la pubblica amministrazione trarrebbe grande vantaggio da una banca dati centrale degli indirizzi2. Un gruppo di lavoro sotto la direzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha esaminato le diverse soluzioni abbozzate nel rapporto ed elaborato una proposta di soluzione. Il 12 aprile 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto che istituisca le basi legali per l’istituzione di un SNI.

1.2 Soluzione proposta

Prima della decisione del Consiglio federale del 12 aprile 2017 sono state esaminate quattro possibili soluzioni per l’istituzione del SNI. In base a queste è stata in seguito raccomandata una soluzione combinata che prevede l’utilizzo di una parte dei dati utilizzati dall’Ufficio federale di statistica (UST) nel quadro del censimento della popolazione basato sui registri. Nel contempo è tuttavia anche prevista la possibilità di accedere, in un secondo tempo, a dati più attuali. Il presente avamprogetto crea la base legale necessaria all’attuazione di tale soluzione.

Il SNI è concepito come servizio di base che permette alle autorità di accedere centralmente agli indirizzi esistenti e di riutilizzarli (cfr. cap. 2.1). È previsto di svilupparlo in base agli esistenti processi di invio dei dati alla Confederazione e di rettifica da parte dei loro proprietari. L’avamprogetto permette di riutilizzare i dati inviati all’UST in virtù della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri (LArRa). In questo modo non è necessario che, oltre ai dati già trasmessi, i Cantoni e/o i Comuni forniscano al SNI, tramite un nuovo canale, anche i dati sugli indirizzi contenuti nei loro registri degli abitanti.

Figura 1: proposta di riutilizzo dei dati LArRa (cfr. anche cap. 2.11.4)

Questa soluzione, nella sua versione più semplice, rispetta le competenze esistenti e non impone ulteriori oneri ai Cantoni e ai Comuni (cfr. cap. 4).

L’avamprogetto lascia tuttavia aperta la possibilità di utilizzare altre fonti di dati (cfr. anche cap. 2.1 e 4.2). Così il SNI può essere sviluppato nel quadro dello scambio di dati tra i registri a seconda delle esigenze dell’utenza e delle possibilità tecniche. Più i dati sono attuali più aumentano i vantaggi del SNI. Rivestono quindi particolare importanza le possibilità di migliorare l’aggiornamento dei dati sugli indirizzi (cfr. cap. 2.1.1.4).

1Iniziativa parlamentare 11.488 Germann: Adeguamento della legge sull’armonizzazione dei registri; postulato 12.3661 Com-

missione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N): Scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati.

2Rapporto del Consiglio federale del 12 novembre 2014 in adempimento del postulato 12.3661 della CIP-N del 16 ago-

sto 2012; disponibile in francese e tedesco sul sito: www.parlament.ch.

3 RS 431.02