Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 11 pagine
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emanati se sussistono indizi che gli animali o i prodotti animali da importare provengano da una produzione oggetto di maltrattamento degli animali.
Cpv. 2: la delega della competenza legislativa del Dipartimento federale dell’interno all’USAV viene sostenuta da Pro Natura, PUSCH, PS e WWF. DGHT Schweiz si chiede se l’USAV abbia le dovute competenze nell’ambito della flora. In caso contrario, propone la consultazione degli organi specializzati competenti.
La Commissione tecnica CITES suggerisce di introdurre un divieto di importazione per le specie che potrebbero mettere in pericolo la sopravvivenza delle piante e degli animali autoctoni, menzionando come esempio gli urodeli che potrebbero essere portatori del fungo della salamandra.
Art. 11 cpv. 1 e 3: Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento Obbligo delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi
In linea di principio, l’obbligo delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi è accolto con favore. Ciò è esplicitamente il caso per i Cantoni di FR e BE nonché per FFW, PS, pogona.ch, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF e ZTS. In questo contesto, il Cantone BE vorrebbe una chiara definizione dell’espressione «a titolo professionale».
SCS, Verein Galanthophile e il Cantone ZH sono a favore di un’esenzione dall’obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per le aziende di riproduzione di piante.
SDAT menziona il problema degli esemplari preconvenzione quando nuove specie vengono elencate negli allegati della Convenzione CITES e chiede come si debba risolvere questo problema nella pratica.
Possibilità dell’obbligo di registrazione per le aziende di allevamento
La possibilità dell’obbligo di registrazione per le aziende di allevamento commerciali di specie protette è accolta in linea di principio anche dai partecipanti alla consultazione. Soltanto Verein Galanthophile respinge un’estensione dell’obbligo di registrazione alle aziende di allevamento. FFW chiede anche per le piattaforme Internet un obbligo di registrazione.
I cantoni GR e ZH esigono un obbligo assoluto per le aziende di allevamento di esemplari degli allegati I–III CITES, vale a dire che la formulazione «può» venga modificata in una formulazione «deve». TIR e ZTS esigono un obbligo assoluto di registrazione solo per le aziende di allevamento di specie di cui agli allegati I e II della Convenzione CITES.
Il Cantone ZH chiede la possibilità di estendere l’obbligo di registrazione anche agli allevatori non commerciali e ai detentori di animali.
Art. 11a: Obbligo di informazione nella vendita di esemplari di specie protette
Il nuovo obbligo di informazione proposto per la vendita di esemplari di specie protette è ampiamente sostenuto dai Cantoni BE, BS e FR, nonché da FFW, OceanCare, pogona.ch, Pro Natura, PUSCH, PS, TIR, WWF e ZTS. SCS richiede una limitazione dell’obbligo d’informazione solo per gli animali e Verein Galantophile solo per gli esemplari provenienti da effettivi selvatici. DGHT Schweiz respinge la disposizione.
I Cantoni BE, BS e GR nonché Verein Galathophile esprimono alcune preoccupazioni in merito al dispendio necessario per il controllo di questa disposizione e auspicano che l’USAV si pronunci a favore di una regolamentazione giuridica equivalente per le piattaforme Internet con sede all’estero nei Paesi interessati o nell’ambito della CITES.
Il Cantone SG nonché Regio Centro dell’ASVC e ASVC considerano dispendioso il controllo dell’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 11a capoverso 1 nell’esecuzione. Hanno inoltre osservato che l’obbligo di informazione sulle piattaforme Internet potrebbe valere solo per quelle localizzate in Svizzera. Per questo motivo, l’USAV dovrebbe adoperarsi a livello internazionale per garantire che ciò possa essere richiesto anche per le piattaforme Internet con sede all’estero.