Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 11 pagine

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massime procedurali previste dal Codice di procedura penale, il perseguimento dei crimini di cui all’articolo 26a dovrebbe essere effettuato dal pubblico ministero e il giudizio dal tribunale.

Richieste relative a disposizioni che non sono state poste in consultazione

Art. 3: Definizioni

TIR critica l’interpretazione poco chiara del termine «commercialità». Si propone di fornire una definizione chiara nell’articolo 3 in relazione alla LF-CITES e di esaminare se un allineamento alla definizione della legge sulla protezione degli animali sarebbe utile e possibile.

Art. 4: Trattati internazionali

FSS, OceanCare, TIR e ZTS chiedono una precisazione secondo cui il Consiglio federale e l’USAV debbano prendere esplicitamente in considerazione la dignità della creatura nelle trattative e nelle decisioni nell’ambito di questa legge.

Art. 5: Informazione al pubblico

FSS, OceanCare, TIR e ZTS chiedono che nell’ambito dell’obbligo di informazione per l’attuazione della LF-CITES siano presi in considerazione anche gli aspetti della dignità della creatura e della protezione degli animali.

Art. 6: Obbligo di notifica

pogona.ch, TIR e ZTS chiedono la soppressione della deroga relativa all’obbligo di dichiarazione di rane a scopi alimentari e di rane Xenopus, come previsto dall’ordinanza sui controlli CITES (RS 453.1).

Art. 7: Obbligo di autorizzazione

SP e STS chiedono l’estensione del campo di applicazione della LF-CITES. Anche i pesci e gli invertebrati che possono essere facilmente confusi con le specie protette devono essere considerati «specie protette» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b. pogona.ch chiede un’estensione del campo d’applicazione a tutti i vertebrati. Allo stesso tempo, le eccezioni introdotte per motivi puramente economici dovrebbero essere abolite.

FSS, OceanCare, TIR e ZTS richiedono un’integrazione all’obbligo di autorizzazione. Pertanto, le importazioni dovrebbero essere soggette ad autorizzazione anche se ciò è opportuno per motivi di protezione degli animali. Quest’obbligo deve essere applicato in conformità con l’articolo 14 LPAn.

FSS, OceanCare, pogona.ch, Pro Natura, STS e TIR chiedono un obbligo per le aziende di rintracciare le loro merci e i loro animali molto più esteso. Pertanto, il rilascio di autorizzazioni permanenti dovrebbe essere collegato alla tracciabilità completa fino all’azienda di produzione o al luogo di pesca e degli esemplari commercializzati. In alcuni casi è inoltre richiesto che la rintracciabilità garantisca che gli esemplari siano stati trattati in conformità alle disposizioni in materia di protezione degli animali vigenti in Svizzera. Tutte queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico sotto forma di dichiarazione obbligatoria. Le condizioni richieste devono essere di conseguenza disciplinate nell’O-CITES.

Art. 8: Deroghe all’obbligo di dichiarazione e autorizzazione

pogona.ch e ZTS chiedono di limitare la deroga all’obbligo di autorizzazione all’importazione privata di singoli esemplari o tra istituzioni scientifiche.

Art. 10: Obbligo della prova

Exotis chiede un’attuazione dell’obbligo della prova che tenga conto delle circostanze reali. A seconda della specie animale, è più o meno facile rispettare l’obbligo della prova. Se questa disposizione viene interpretata e attuata in modo rigoroso, occorre prevedere un periodo transitorio di cinque anni durante il quale i detentori di tali animali possano informare gli uffici veterinari cantonali e quindi legalizzarli.