Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 11 pagine

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Natura, PUSCH e WWF si pronunciano a favore di un adeguamento del termine di opposizione a 30 giorni.

Art. 26: Contravvenzioni e delitti

Tutti i Cantoni che hanno espresso un parere così come Pro Natura, PUSCH e WWF si sono dichiarati favorevoli all’inasprimento della pena ai sensi della mozione Barrazzone (15.3958).

FFW, FSS, OceanCare, TIR e ZTS accolgono con favore la definizione del reato di base come crimine. Tuttavia, essi chiedono un’estensione dell’entità della pena massima a tre o quattro anni (FSS).

Verein Galanthophile chiede che il possesso o il commercio di ibridi prodotti artificialmente siano esenti da punizioni. SCS chiede la cancellazione della lettera c, poiché non è possibile dimostrare la provenienza di molte piante protette dalla LF-CITES.

DGHT Schweiz chiede che per i discendenti e per gli esemplari riprodotti in coltura la pena sia al massimo una multa. pogona.ch chiede di trattare come crimine l’inosservanza della protezione degli animali, il maltrattamento di animali e i metodi di allevamento crudeli

nell’ambito del commercio di animali. GST ritiene che i veterinari e il personale di cura specializzato che trattano, provvedono o curano un esemplare protetto dalla legge siano temporaneamente considerati «proprietari». Vorrebbero quindi che nel testo di legge sia disciplinata la loro impunità.

Lo stralcio dell’attuale capoverso 3 viene sostenuto da Pro Natura, PUSCH e WWF, in quanto anche il tentativo, la complicità e l’istigazione sono sempre punibili. Per quanto riguarda il capoverso 4, Verdi liberali, PS, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF e ZTS chiedono che in caso di infrazione intenzionale venga trattenuta una multa massima di CHF 20 000.-, analoga a quella prevista dal diritto applicabile. In caso contrario, secondo l’articolo 106 CP, l’importo massimo sarebbe di soli CHF 10 000.-, il che equivarrebbe a una riduzione della pena rispetto al diritto applicabile. Swissfur chiede lo stralcio di questo capoverso, in quanto renderebbe superflua una criminalizzazione dell’atto commesso per negligenza.

Art. 26a: Crimini

DGHT Schweiz, FFW, Pro Natura, PUSCH, PS, WWF e ZTS chiedono una definizione più chiara di «gran numero» di cui alla lettera a. Essi sostengono anche che deve essere possibile raggiungere un «gran numero» anche se la quantità non «minaccia gli effettivi».

FSS, OceanCare, Pro Natura, TIR e ZTS chiedono di ridurre la lettera c a «è stata commessa dall’autore come membro di una banda». Il motivo risiede nel fatto che, a loro avviso, la formulazione attuale non coprirebbe i reati commessi, nell’ambito di altre attività di bande, solo occasionalmente o come punto di ingresso nel commercio illegale di animali e piante selvatiche.

TIR e ZTS richiedono, oltre alla pena massima detentiva di cinque anni, la fissazione di una pena detentiva di almeno sei mesi per un crimine. La legge federale tedesca sulla protezione della natura viene citata a titolo di confronto.

Art. 27 cpv. 1: Perseguimento e giudizio di infrazioni

FFW, OceanCare, Swissfur, TIR e ZTS ritengono che l’USAV debba continuare a perseguire e giudicare le infrazioni conformemente all’articolo 26. Il giudizio di crimini ai sensi dell’articolo 26a spetterebbe tuttavia ai Cantoni. Il motivo addotto è che, trasferendo all’USAV il perseguimento e il giudizio ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 LF-CITES, si applica la legge federale sul diritto penale amministrativo, la quale prevede che il giudizio sia di competenza dell’amministrazione interessata, a meno che il Dipartimento sovraordinato non ritenga che sussistano le condizioni per una pena detentiva, una misura di privazione della libertà o di espulsione ai sensi degli articoli 66a bis o 66abisdel Codice penale. In questi casi è competente il tribunale. Per garantire che nei casi gravi l’imputato abbia diritto a una procedura ordinaria e a tutte le