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Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 10 pagine

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concernente l’ETIAS. DF

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con l’Unione europea una convenzione riguardante:

a. la garanzia che i costi di sviluppo dell’ETIAS già coperti grazie al fondo per la sicurezza interna o il fondo succedutovi, cui la Svizzera partecipa, non vengano fatturati due volte alla Svizzera sulla base dell’AAS5;

b. la partecipazione della Svizzera ai benefici legati al prelevamento degli emolumenti e ai costi di gestione in caso di deficit.

Art. 3

La modifica delle leggi federali di cui nell’allegato è approvata.

Art. 4

Il coordinamento delle disposizioni di altri atti normativi con la presente modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione è disciplinato nell’allegato (n. 1).

Art. 5

1Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

2Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui nell’allegato.

5 RS 0.362.31