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Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 10 pagine
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concernente l’ETIAS. DF
108g Disposizioni esecutive relative all’ETIAS
Il Consiglio federale disciplina:
a. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 108e spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;
b. i dati dell’ETIAS che le autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3 possono consultare e la procedura di acquisizione;
c. l’elenco dei dati rilevato nell’ETIAS e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 108e capoversi 1 e 2;
d. la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione e i diritti delle persone interessate;
e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
f. la responsabilità del trattamento dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;
g. l’elenco dei reati secondo l’articolo 108e capoverso 3;
h. le modalità per la registrazione nell’elenco di controllo ETIAS e per la radiazione dallo stesso nonché il diritto di essere informati;
i. la procedura di consultazione tra le unità nazionali ETIAS;
j. le altre necessarie modalità e procedure per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/124019.
Titolo prima dell’art. 109a
Sezione 1a: Sistema centrale d’informazione visti e sistema nazionale visti
Art. 109a cpv. 1 e nota a piè di pagina20 e cpv. 2 lett. d
1Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200821.
2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
a. la SEM: nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS.
19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.
20 La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen).
21 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.