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Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 10 pagine

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concernente l’ETIAS. DF

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis

1Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

a. dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;

abis. se richiesto dev’essere in possesso di un visto o di un’autorizzazione ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/12407 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 7 cpv. 3 Nota a piè di pagina8

3Se, giusta il codice frontiere Schengen9, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 92 cpv. 1

1Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

6 RS 142.20

7 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 sett. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

8 La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen).

9 Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.