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Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 10 pagine

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concernente l’ETIAS. DF

Art. 109c lett. i

La SEM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

i. SEM: nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS.

Art. 120d cpv. 2 lett. c22

2È punito con la multa chi tratta i dati personali:

c. dell’ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f.

Art. 122a cpv. 1, 2 e 3 lett. a

1Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

2Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.

3Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:

a. dimostra che:

1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,

2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,

3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,

4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;

22 La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen).