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Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 10 pagine

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concernente l’ETIAS. DF

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina10

1 Il sistema di ingressi/uscite (EES) contiene, in conformità del regolamento (UE) 2017/222611 (regolamento EES), i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutato l’ingresso nello spazio Schengen.

Art. 103c cpv. 2 lett. d12

2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:

d. la SEM: nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS.

Titolo prima dell’art. 108a

Capitolo 14: Sistemi d’informazione

Sezione 1: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Art. 108a Dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

1 Conformemente al regolamento (UE) 2018/124013, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) contiene i seguenti dati dei cittadini di Paese terzo esentati dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:

a. i dati personali;

b. le richieste accolte o respinte di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS.

2 L’ETIAS contiene inoltre un elenco di controllo con i dati delle persone seguenti:

a. persone sospettate di aver commesso o di aver partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave; oppure

10La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel

diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen).

11Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017,

che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione

dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

12La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel

diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen).

13Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis