Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Obiettivi dell’ETIAS (art. 4 regolamento [UE] 2018/1240):IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
- colmare le lacune esistenti in termini di informazioni o di sicurezza grazie all’esame preli-
minare dei rischi per la sicurezza e la salute pubblica e dei rischi di migrazione irregolare. Infatti, le autorità di controllo alla frontiera non dispongono anticipatamente di informazioni riguardanti i cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo del visto che entrano nello spazio Schengen attraverso le frontiere terrestri o marittime;
- rafforzare l’efficacia dei controlli alla frontiera, grazie ai numerosi dati sui viaggiatori di cui
le autorità incaricate di questi controlli dispongono previamente;
- agevolare i controlli alla frontiera, infatti la verifica preliminare dei rischi in ETIAS consente
di ridurre il numero di rifiuti dell’ingresso alle frontiere esterne Schengen;
- contribuire a realizzare gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di Paesi terzi,
per esempio ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno. Infatti l’ETIAS confronterà i dati inerenti la domanda con le segnalazioni nel SIS.
Infine, le autorità nazionali di contrasto ed Europol ottengono informazioni utili ai fini della prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
3.1.2 Campo d’applicazione dell’ETIAS (art. 2 regolamento [UE] 2018/1240)
L’ETIAS si applica ai cittadini di Paesi terzi che sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni brevi nello spazio Schengen (art. 2 par. 1 lett. a e b regolamento [UE] 2018/1240). Si applica altresì ai familiari di cittadini UE che hanno la nazionalità di un Paese terzo e che godono di un diritto di libera circolazione (in concreto, i cittadini di Paesi dell’AELS e della Svizzera), sempreché siano in possesso di un titolo di soggiorno (carta di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/38/CE12 o permesso di soggiorno [UE] n. 1030/200213; art. 2 par. 1 lett. c regolamento [UE] 2018/1240).
Pertanto, accanto ai cittadini dell’UE e degli Stati Schengen, anche i seguenti cittadini di Paese terzo esulano dal campo d’applicazione dell’ETIAS:
- rifugiati riconosciuti, apolidi e altre persone (anche familiari di cittadini UE o di cittadini di
Paesi terzi che godono di un diritto alla libera circolazione) al beneficio di un diritto di soggiorno in uno Stato Schengen e titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da tale Stato (art. 2 par. 2 lett. a–d regolamento [UE] 2018/1240);
- titolari di un visto Schengen (visto C; art. 2 par. 2 lett. e);
- titolari di un visto per soggiorno di lunga durata nello spazio Schengen (visto D; art. 2 par. 2
lett. f regolamento [UE] 2018/1240), giacché lo stesso è considerato un titolo di viaggio;
- a titolo eccezionale anche i cittadini di Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano,
nonché determinati gruppi di persone esenti dall’obbligo del visto (p.es. equipaggi di navi o aerei durante gli orari di servizio, ecc.; oppure i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio in virtù di un accordo internazionale concluso dall’UE con uno Stato terzo) (art. 2 par. 2 lett. g, i e j regolamento [UE] 2018/1240).
Sono previste norme specifiche per i familiari di cittadini dell’Unione o di Paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione (art. 24 regolamento [UE] 2018/1240). Queste persone sono
12 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
13 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi; GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 286 del 1.11.2017, pag. 9