Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
per esempio esentate dal pagamento degli emolumenti. Per queste persone non è inoltre pre-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet vista la verifica di un eventuale soggiorno nello spazio Schengen oltre la durata autorizzata,législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
né viene effettuato il confronto Eurodac. Non si applicano peraltro gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale determinati in conformità dell’articolo 33. Infine, la domanda di autorizzazione ai viaggi non è rifiutata sulla base del rischio di immigrazione illegale di cui all’articolo 37 paragrafo 1 lettera c del regolamento (UE) 2018/1240.
3.1.3 Autorizzazione ai viaggi: esame e decisione
La procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS consta delle fasi seguenti.
Fase 1: Presentazione della domanda
Prima del previsto ingresso o prima della scadenza dell’autorizzazione ai viaggi esistente, il richiedente presenta la domanda tramite il sito internet web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili (art. 15 e 16 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).
I titolari di un’autorizzazione ai viaggi possono richiedere una nuova autorizzazione ai viaggi non prima di 120 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione ai viaggi. 120 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente il titolare per e-mail (art. 15 par. 2 e 3 regolamento [UE] 2018/1240).
Nel modulo di domanda il richiedente fornisce una serie di dati personali (p. es. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, documento di viaggio, nazionalità, indirizzo e-mail) e indica la propria occupazione attuale (art. 17 par. 2 e 3 regolamento [UE] 2018/1240). Risponde inoltre a una serie di domande riguardanti il suo passato (p. es. iscrizioni in casellari giudiziari, soggiorni in regioni in guerra, decisioni di rimpatrio disposte nei suoi riguardi; art. 17 par. 4 e 6 regolamento [UE] 2018/1240).
Al momento della presentazione del modulo di domanda, il sistema d’informazione ETIAS raccoglie l’indirizzo IP da cui è stato trasmesso (art. 17 par. 8 del regolamento [UE] 2018/1240).
I minori presentano un modulo di domanda firmato elettronicamente da una persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o da un tutore legale (art. 17 par. 1 e 2 lett. k regolamento [UE] 2018/1240).
Le domande possono essere presentate dal richiedente o da un terzo (p. es. da un’agenzia di viaggio). In questo caso nella domanda occorre indicare l’identità di questa persona e l’impresa che rappresenta il richiedente (art. 15 par. 4 regolamento [UE] 2018/1240).
Per ciascuna domanda di auatorizzazione ai viaggi il richiedente paga un emolumento pari a 7 euro. I richiedenti di età inferiore a diciotto anni o superiore a settant’anni al momento della presentazione della domanda sono esentati dal pagamento dell’emolumento per l’autorizzazione ai viaggi (art. 18 par. 2 regolamento [UE] 2018/1240). L’emolumento è riscosso in maniera centrale ed è destinato a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS (art. 86 regolamento [UE] 2018/1240). Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell’UE.
Fase 2: Trattamento automatizzato da parte del sistema d’informazione ETIAS
Appena è stato versato l’emolumento e se la domanda è ammissibile14, il sistema centrale ETIAS crea un fascicolo e tratta la domanda in modo automatizzato (art. 18–20 regolamento [UE] 2018/1240).
14 Una domanda è ammissibile se i campi del modulo di domanda sono tutti compilati, se è stato risposto alle domande e se è stato versato l’emolumento per l’autorizzazione ai viaggi.