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Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 8 pagine
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Titolo dopo l’art. 258a
Sezione 2: Fenotipizzazione
Art. 258b Fenotipizzazione
Per far luce su un crimine è possibile ordinare una fenotipizzazione in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA20.
2. Procedura penale militare del 23 marzo 197921
Art. 15 cpv. 3 lett. dbis
3Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:
dbis. sulle analisi del DNA;
Titolo dopo l’art. 73r
Sezione 10d: Analisi del DNA
Art. 73s 1. Profilo del DNA. Condizioni in generale
1Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:
a. l’imputato;
b. altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato;
c. persone decedute;
d. materiale biologico pertinente al reato.
2Tranne in caso di indagine a tappeto, si prescinde dall’analisi del campione fintanto che non sia certo che siano adempiute le condizioni di registrazione del profilo del DNA nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 200322 sui profili del DNA.
Art. 73t Indagini a tappeto
1Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in
20 RS 363
21 RS 322.1
22 RS 363