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Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 8 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice di procedura penale17
Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA)
Sezione 1: Profilo del DNA
Art. 255 cpv. 3
3Tranne in caso di indagine a tappeto, si prescinde dall’analisi del campione fintanto che non sia certo che siano adempiute le condizioni di registrazione del profilo del DNA nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 200318 sui profili del DNA.
Art. 256 Indagini a tappeto
1Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da analizzare può essere ristretta mediante una fenotipizzazione in virtù dell’articolo 258b.
2Se dal confronto dei profili nell’ambito di un’indagine a tappeto non scaturisce alcuna corrispondenza, le indagini possono proseguire con la verifica di un’eventuale legame di parentela con il donatore della traccia.
Art. 258a Ricerca allargata di legami di parentela
Per far luce su un crimine, partendo dal profilo di una traccia pertinente al reato è possibile cercare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA19 profili di persone che potrebbero essere imparentate con il donatore della traccia.
17 RS 312.0
18 RS 363
19 RS 363