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Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 8 pagine

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5In caso di internamento, di misure terapeutiche o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP o dell’articolo 49a o 49abisCPM, l’Ufficio federale cancella il profilo del DNA 20 anni dopo la liberazione dall’internamento o dopo l’esecuzione della misura o dell’espulsione.

Art. 17 Cancellazione del profilo del cromosoma Y

Se, oltre al profilo del DNA, anche il profilo del cromosoma Y allestito a partire dal campione di traccia o di persona è stato registrato nel sistema d’informazione in virtù dell’articolo 11 capoverso 3bis, quest’ultimo profilo è cancellato contemporaneamente al profilo del DNA.

Art. 18, frase introduttiva

L’Ufficio federale cancella i profili del DNA ricavati, in virtù degli articoli 255 capoverso 1 lettere c e d CPP15 e 73s capoverso 1 lettere c e d PPM16, da tracce o da campioni di persone defunte:

Art. 22 lett. g

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione; vi disciplina in particolare:

g. la fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2.

Art. 23

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,

15 RS 312.0

16 RS 322.1