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Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 8 pagine
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5In caso di internamento, di misure terapeutiche o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisCP o dell’articolo 49a o 49abisCPM, l’Ufficio federale cancella il profilo del DNA 20 anni dopo la liberazione dall’internamento o dopo l’esecuzione della misura o dell’espulsione.
Art. 17 Cancellazione del profilo del cromosoma Y
Se, oltre al profilo del DNA, anche il profilo del cromosoma Y allestito a partire dal campione di traccia o di persona è stato registrato nel sistema d’informazione in virtù dell’articolo 11 capoverso 3bis, quest’ultimo profilo è cancellato contemporaneamente al profilo del DNA.
Art. 18, frase introduttiva
L’Ufficio federale cancella i profili del DNA ricavati, in virtù degli articoli 255 capoverso 1 lettere c e d CPP15 e 73s capoverso 1 lettere c e d PPM16, da tracce o da campioni di persone defunte:
Art. 22 lett. g
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione; vi disciplina in particolare:
g. la fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2.
Art. 23
Abrogato
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,
15 RS 312.0
16 RS 322.1