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Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 8 pagine
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2Durante la sua conservazione, il campione può essere utilizzato unicamente per effettuare nuove tipizzazioni, nella misura in cui ciò è necessario:
a. per allestire un profilo del DNA;
b. per restringere la cerchia di persone da analizzare nell’ambito di un’indagine a tappetto ai sensi degli articoli 256 CPP5 e 73t PPM6 o di una ricerca allargata di legami di parentela ai sensi degli articoli 258a CPP e 73w PPM.
Art. 9a Distruzione dei campioni
1Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona al più tardi 15 anni dopo averlo ricevuto.
2Se un profilo del DNA di cui all’articolo 11 capoverso 4 non è registrato nel sistema d’informazione, il laboratorio deve distruggere il campione al più tardi tre mesi dopo averlo ricevuto.
3L’autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona:
a. se è già stato allestito un profilo del DNA della persona implicata;
b. tre mesi dopo il prelievo, se essa non ha disposto l’analisi del campione;
c. se la persona implicata può essere scagionata;
d. se la persona è stata identificata ai sensi dell’articolo 6.
Art. 10 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 11 cpv. 3bise 4 lett. c
3bisSu decisione dell’autorità che ha ordinato l’allestimento del profilo del DNA, nel sistema d’informazione può essere registrato anche il profilo del cromosoma Y allestito a partire dal campione.
4Non sono registrati nel sistema d’informazione i profili del DNA concernenti:
c. persone scagionate nell’ambito di un’indagine a tappeto ai sensi degli articoli 256 CPP7 e 73t PPM8;
Art. 13 cpv. 1
1Nell’ambito della collaborazione con Interpol ai sensi degli articoli 350 e 352 del Codice penale9 (CP), l’Ufficio federale può trasmettere richieste estere di esame di profili del DNA e presentare richieste svizzere.