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Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 8 pagine
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Titolo prima dell’art. 3
Abrogato
Art. 3 Informazioni eccedenti
1Nell’ambito dell’allestimento di un profilo del DNA e della fenotipizzazione di cui all’articolo 2 va evitata, per quanto possibile, la produzione di informazioni eccedenti.
2Se, tuttavia, sono generate simili informazioni, non vanno comunicate all’autorità committente. Devono essere immediatamente distrutte.
Art. 4 Limitazione della cerchia di persone
Nell’ambito dell’esecuzione di un’indagine a tappeto in virtù degli articoli 256 del Codice di procedura penale (CPP)3 e 73t della Procedura penale militare del 23 marzo 19794 (PPM) o di una ricerca allargata di legami di parentela in virtù degli articoli 258a CPP e 73w PPM, la cerchia di persone da analizzare va ristretta al minimo mediante analisi del DNA del cromosoma Y o del DNA mitocondriale.
Art. 5
Abrogato
Titolo prima dell’art. 6
Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale
Art. 6, rubrica (abrogata) e cpv. 1
1Al di fuori del procedimento penale, l’autorità competente del Cantone o della Confederazione può ordinare, se l’identificazione non è altrimenti possibile, l’allestimento del profilo del DNA di persone:
Art. 7
Abrogato
Art. 9 Conservazione dei campioni e utilizzo durante la conservazione
1Il laboratorio conserva il campione prelevato su una persona per un periodo di 15 anni.