Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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Art. 8 Condizioni del prelievo
Cpv. 1
È consentito prelevare organi, tessuti o cellule di una persona deceduta, qualora sia stata accertata la sua morte (lett. a) e la persona non si sia opposta in vita a un prelievo (lett. b). In questo modo il modello del consenso è sostituito dal modello del consenso presunto. Mentre finora era necessario un consenso espresso attivamente ora, secondo il modello del consenso presunto, il silenzio è sufficiente. Tuttavia, continua a essere possibile dare il consenso esplicito al prelievo di organi, tessuti e cellule in caso di morte, per esempio nelle direttive del paziente.
Rilevare un’opposizione non richiede prescrizioni di forma (p. es. forma scritta). Un’opposizione nota, ma rilevata senza formalità, deve essere rispettata dal medico al pari per esempio di quella registrata nel registro delle opposizioni. In base all’obbligo di consultazione dell’ospedale, un’opposizione registrata nel registro delle opposizioni offre invece la maggiore sicurezza possibile che questa sia nota nel caso in cui sia necessario chiarire la questione della donazione.
Cpv. 2
Elencando i diritti degli stretti congiunti, è chiarito anche il loro ruolo. È precisato che essi godono di un diritto sussidiario di opposizione qualora non sia nota alcuna dichiarazione di volontà relativa alla donazione della persona deceduta, che devono esercitare conformemente alla volontà presunta della persona deceduta. In questo modo risulta evidente che la volontà della persona deceduta continua a prevalere su quella degli stretti congiunti. Pertanto, si rinuncia alla menzione esplicita di tale prevalenza (cfr. art. 8 cpv. 5 della legge sui trapianti).
La persona di fiducia non è più menzionata separatamente nella legge sui trapianti, ma d’ora in poi sarà inclusa tra gli stretti congiunti. Nel diritto sui trapianti il termine stretti congiunti è tradizionalmente inteso in maniera ampia e comprende anche persone prossime alla persona deceduta, con la quale non hanno tuttavia un rapporto di parentela (art. 3 dell’ordinanza del 16 marzo 200718 sui trapianti). La graduatoria degli stretti congiunti è inoltre determinata in base a chi è più prossimo alla persona deceduta (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza sui trapianti).
Secondo il diritto vigente, il donatore, designando una persona di fiducia, indica la persona a lui più prossima oppure colei che ritiene più adatta a tutelare i suoi interessi in merito al prelievo di organi, tessuti e cellule. Sostituisce gli stretti congiunti e gode dei loro stessi diritti (art. 8 cpv. 6 e art. 10 cpv. 9 della legge sui trapianti). La persona di fiducia che finora disponeva soltanto della competenza di consenso, d’ora in poi sarà inclusa tra gli stretti congiunti. In questo senso, è previsto che le disposizioni esecutive continuino a prevedere che la persona di fiducia prevalga sugli ulteriori stretti congiunti: qualora non sia possibile raggiungerla, gli stretti congiunti raggiungibili devono essere coinvolti in ordine gerarchico.
Nell’ambito delle disposizioni esecutive, è previsto anche di disciplinare il rapporto tra la persona di fiducia e una persona con diritto di rappresentanza menzionata in un mandato precauzionale o nelle direttive del paziente secondo l’articolo 378 del