Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

possibile escludere da una donazione soltanto singoli organi e iscrivere tale decisione nel registro delle opposizioni.

È fondamentale che il registro risulti facilmente accessibile e semplice da usare per chi effettua l’iscrizione. Quest’ultima deve essere possibile senza un onere eccessivo e deve poter essere modificata in qualsiasi momento. Nel contempo, dev’essere garantito che chi s’iscrive possa essere identificato in modo affidabile e senza errori. Il registro deve essere accessibile senza barriere alle persone con disabilità. Inoltre, va creato un accesso anche a chi non è in grado di registrarsi autonomamente (p. es. chi non è dotato di un accesso privato a Internet o chi ha una disabilità linguistica), per esempio attraverso servizi di contatto o presso il medico di famiglia.

Il registro deve essere disponibile 24 ore al giorno. Le persone incaricate del coordinamento locale in ospedale in caso di necessità possono accedervi in modo immediato e decentrato.

La competenza di delegare a terzi la tenuta del registro dev’essere attribuita al Consiglio federale la competenza.

5.1.6 Informazione della popolazione

La popolazione deve essere informata profusamente per garantire la costituzionalità del modello del consenso presunto (DTF 123 I 112). Questa ampia strategia di comunicazione deve garantire che tutti i gruppi della popolazione siano informati in merito al diritto di opposizione a un prelievo di organi. Dovrà indicare inequivocabilmente che senza opposizione sono ammessi il prelievo di organi, tessuti o cellule e i provvedimenti medici preparatori. Inoltre, sarà necessario comunicare che un’eventuale opposizione deve essere documentata nel registro delle opposizioni e che può essere modificata in qualsiasi momento.

5.2 Commenti ai singoli articoli

Art. 5 cpv. 1

Gli articoli 8–8b proposti introducono nella legge il modello del consenso presunto in senso lato. Questa modifica comporta un adeguamento linguistico dell’articolo 5 capoverso 1, nel quale sono usati i termini informazione e consenso, necessari per diversi tipi di prelievi di organi, tessuti o cellule non destinati al trapianto. D’ora in poi per il prelievo in caso di morte è tuttavia determinante l’assenza di opposizione (art. 8–8b); invece il consenso esplicito continua a essere la condizione per un prelievo negli ulteriori casi elencati all’articolo 5 capoverso 1 della legge sui trapianti. Questo riguarda per esempio anche la donazione da parte di persone viventi. Giacché in questo modo sono attualmente disciplinati diversi modelli di manifestazione della volontà, d’ora in poi si parlerà di prescrizioni relative al prelievo, che a livello linguistico comprendono entrambi i modelli e anche l’informazione.