Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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di tre anni, la spesa potrebbe ridursi nuovamente a 1,5 milioni di franchi. Attualmente non si sa ancora come organizzare concretamente l’informazione della popolazione; nell’ambito del messaggio saranno forniti dati più precisi sulla ripartizione dei costi.
Registro delle opposizioni
Oltre all’obbligo di fornire informazioni, un cambiamento di modello comporta anche l’istituzione di un registro nazionale delle opposizioni. Chi non intende donare i propri organi, tessuti o cellule deve disporre di un mezzo per registrare tale opposizione in modo che essa sia rispettata in caso di morte.
La sua istituzione e gestione rappresenterebbe un nuovo compito per la Confederazione; attualmente è previsto che tutti i compiti legati al registro siano esternalizzati.
I costi per istituire un registro digitale accessibile online sono stimati a un importo unico di circa 450 000–550 000 franchi. Se è possibile congiungerlo a registri esistenti, i costi sarebbero probabilmente inferiori. Quelli periodici di manutenzione, gestione e amministrazione sono stimati a 350 000–500 000 franchi annui.
Il registro ha anche lo scopo di fungere da piattaforma informativa a sostegno della popolazione nel processo decisionale. Per esempio, è necessario che fornisca informazioni e risposte a domande fondamentali sulla donazione. Pertanto, il suo costo generale è nettamente più elevato di quello di un registro che si limita alla sola registrazione. È tuttavia probabile che le necessarie informazioni tecniche siano messe a disposizione tramite un link sulla pagina web dell’UFSP, che attualmente offre già un portale informativo ampio in merito alla donazione e al trapianto di organi, tessuti e cellule.
Conseguenze in termini di personale
Per la Confederazione l’informazione della popolazione non sarebbe un nuovo compito esecutivo. Le attività aggiuntive sarebbero assorbite nel quadro dei precedenti compiti esecutivi dell’UFSP.
Sebbene per la Confederazione istituire e gestire un registro delle opposizioni costituirebbe un nuovo compito, si presume che la funzione di supervisione della Confederazione risultante dall’esternalizzazione di questo compito possa essere assorbita nell’ambito delle risorse di personale disponibili.
5.4.2 Conseguenze per i Cantoni
La Confederazione e i Cantoni si dividono la competenza di informare il pubblico in materia di medicina dei trapianti (art. 61 della legge sui trapianti). Qualora si passasse al modello del consenso presunto, anche i Cantoni dovrebbero quindi adeguare e intensificare le loro attività di comunicazione.