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Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 9 pagine

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Art. 10 cpv. 6, secondo e terzo periodo

6 … Nel rispettivo anno contabile l’importo delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo. In casi eccezionali e per un periodo limitato, il Consiglio federale può prevedere il superamento dell’aliquota massima se gli oneri preliminari derivanti dagli importi stanziati dal FNS sotto forma di sussidi per la promozione della ricerca giustificano tale provvedimento.

Art. 11 rubrica e cpv. 1, 3 e 7

Accademie svizzere delle scienze

1 L’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze è l’organo di promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società.

3 Le istituzioni membro coordinano le loro attività di promozione nell’ambito dell’Associazione e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.

7 La SEFRI conclude periodicamente con l’Associazione una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell’Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare l’Associazione o le istituzioni membro di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell’ambito dei compiti e dei poteri di cui ai capoversi 2–6.

Art. 16 cpv. 1, 2 e 6

1 La ricerca del settore pubblico è la ricerca che l’Amministrazione federale avvia e di cui ha bisogno per ottenere i risultati di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti.

2 La ricerca del settore pubblico può contemplare i provvedimenti seguenti:

a. conferimento di mandati di ricerca (ricerca su commissione);

b. esercizio di centri federali di ricerca;

c. realizzazione di propri programmi di ricerca, segnatamente in collaborazione con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse o altre organizzazioni di promozione;

d. assegnazione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca.

6 Nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, le competenti unità amministrative versano sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

Art. 18 cpv. 2 lett. a, bbis e d

2 La Confederazione può inoltre sostenere: