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Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 9 pagine
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Art. 22 Cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione
1 Innosuisse promuove la cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza.
2 Nell’ambito dei suoi compiti di cui agli articoli 19–21 può avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri.
3 Partecipa alle attività di promozione ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 lettera c, rappresenta la Confederazione presso gli organi e organizzazioni internazionali competenti, nella misura in cui vi sia autorizzata dal Consiglio federale, dal DEFR o dalla SEFRI e prende provvedimenti e decisioni nell’ambito della partecipazione della Confederazione a tali organizzazioni e organi.
Art. 22a Cooperazione con altri organi di ricerca
1 Nell’ambito dei suoi compiti di cui agli articoli 19–21 Innosuisse può realizzare provvedimenti di promozione congiunti insieme ad altri organi di ricerca.
2 Le parti interessate disciplinano le modalità di svolgimento nonché le condizioni di promozione all’interno di regolamenti congiunti.
Art. 23 cpv. 2 e 3
2 Il Consiglio federale può chiedere al Parlamento di stabilire un’aliquota massima di sussidio più elevata a favore dei centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione (art. 15 cpv. 3 lett. c) rispetto a quella prevista per gli altri centri di ricerca universitari.
3 Per il resto il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.
Art. 29 cpv. 1 lett. b e c
1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:
b. sussidi a centri di ricerca universitari, a centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e ad altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali;
c. sussidi a istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all’estero al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni nell’interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;