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Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 9 pagine

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Allegato (n. II)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 17 giugno 20165 su Innosuisse è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2–4

2 Essa adempie i compiti di cui agli articoli 18 capoversi 1 e 2, 19–21, 22a e 23 LPRI.

3Nell’ambito della cooperazione internazionale assolve i compiti di cui all’articolo 22 LPRI.

4 Nel suo ambito di competenza fornisce informazioni sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione di domande. A tal fine può elaborare offerte di informazione insieme a terzi.

Art. 4 Partecipazione a soggetti giuridici

Nei limiti fissati dagli obiettivi strategici del Consiglio federale, Innosuisse può partecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucrativo.

Art. 8 cpv. 2 lett. b e c

2 Essa ha in particolare i seguenti compiti:

b. prende decisioni nell’ambito di cui all’articolo 3 capoverso 4 della presente legge nonché dell’articolo 21 capoversi 1 lettera b e 3 LPRI;

c. esamina le domande di promozione di cui all’articolo 10 capoverso 1 sotto il profilo delle condizioni formali della promozione; non entra nel merito delle domande non ammissibili dal punto di vista formale o manifestamente insufficienti e comunica la sua scelta tramite decisione formale; per le decisioni ammissibili prepara le basi decisionali del Consiglio dell’innovazione e gli sottopone una proposta relativa ai mezzi finanziari disponibili; se il Consiglio dell’innovazione non accetta la proposta e i due organi non riescono a trovare un accordo, la direzione sottopone le divergenze al consiglio d’amministrazione.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e c

1 Il Consiglio dell’innovazione:

a. decide in merito alle domande di promozione nei settori di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3, purché la decisione non spetti a un altro organo; se le sue decisioni differiscono dalle proposte della direzione di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera c, gliene presenta la motivazione;

5 RS 420.2