Progetto
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 9 pagine
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3 Definisce i fornitori di prestazioni per i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a tramite una procedura di selezione e mette a disposizione delle cerchie interessate un elenco dei potenziali fornitori.
4 Può aiutare le persone altamente qualificate impiegate presso centri di ricerca universitari o centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo nonché piccole e medie imprese ad acquisire competenze nel settore dell’innovazione. A tal fine, tramite sussidi, può fare in modo che queste persone:
a. realizzino studi di fattibilità o progetti simili;
b. partecipino a corsi di formazione continua rinomati a livello internazionale;
c. svolgano soggiorni di studio per la promozione degli scambi tra il mondo scientifico e gli ambienti economici.
5 I sussidi di cui al capoverso 4 possono essere accordati alle persone altamente qualificate per coprire i costi diretti di progetto, le tasse di partecipazione o il costo della vita oppure ai loro datori di lavoro per garantire il pagamento continuato del salario. Possono anche essere accordati tramite borse di studio o mutui senza interessi.
6 I sussidi di cui ai capoversi 4 e 5 sono accordati soltanto se l’obiettivo di promozione non può essere raggiunto nell’ambito di un progetto d’innovazione secondo l’articolo 19 o tramite un provvedimento di cui al capoverso 1 o 2.
Art. 21 Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie e della trasmissione
delle informazioni
1 Innosuisse può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie mediante:
a. la promozione dei contatti tra gli operatori dell’innovazione fondata sulla scienza con l’obiettivo di avviare progetti d’innovazione;
b. provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese per rafforzare la loro capacità innovativa come il mentorato per l’innovazione, le offerte di formazione continua o le piattaforme di scambio;
c. provvedimenti di sostegno per chiarire le questioni relative alla proprietà intellettuale;
d. provvedimenti di coordinamento e di formazione nell’ambito dello svolgimento di progetti d’innovazione secondo l’articolo 19.
2 Può definire i fornitori delle prestazioni di mentorato di cui al capoverso 1 lettera b tramite una procedura di selezione e mettere a disposizione delle cerchie interessate un elenco dei potenziali fornitori.
3 Nel suo ambito di competenza può promuovere l’informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale e sulla presentazione delle domande, in particolare tramite sussidi a terzi che forniscono tali offerte di informazione.