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Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 9 pagine
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c. prende le decisioni nella procedura di selezione dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI6;
Art. 19 cpv. 3
3 Il Consiglio federale può decidere che, in casi eccezionali e per un periodo limitato, l’aliquota massima di cui al capoverso 2 può essere superata se gli oneri preliminari derivanti dagli importi stanziati da Innosuisse sotto forma di sussidi per la promozione dell’innovazione giustificano tale provvedimento.
Art. 23 lett. bbis, bter e c
Il consiglio d’amministrazione stabilisce nell’ordinanza sui sussidi in particolare:
bbis. i casi in cui secondo l’articolo 19 capoverso 1bis LPRI7 è possibile versare sussidi ai partner attuatori;
bter. i criteri per determinare l’importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese secondo l’articolo 19 capoverso 3bis LPRI;
c. la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI;