Progetto
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 9 pagine
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a. provvedimenti per sviluppare e rafforzare l’imprenditorialità fondata sulla scienza;
bbis. provvedimenti per promuovere le persone altamente qualificate nel settore dell’innovazione;
d. le attività di informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale.
Art. 19 cpv. 1, 1bis, 2 lett. a e d, 2bis, 2ter, 2quater 3, 3bis e 5
1 Quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza secondo la legge del 17 giugno 20163 su Innosuisse, Innosuisse può promuovere progetti d’innovazione realizzati da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo (partner di ricerca) insieme a partner privati o pubblici che ne assicurano la valorizzazione (partner attuatori).
1bis Il sussidio di Innosuisse serve a coprire i costi diretti di progetto dei partner di ricerca. Nella sua ordinanza sui sussidi Innosuisse può prevedere che vengano versati anche sussidi ai partner attuatori se ciò è necessario per la cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza.
2 I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. abrogato
d. i partner attuatori partecipano adeguatamente ai costi del progetto mediante prestazioni proprie o prestazioni ai partner di ricerca;
2bis Per partecipazione adeguata ai sensi del capoverso 2 lettera d si intende l’assunzione dal 40 al 60 per cento dei costi complessivi di progetto.
2ter In casi particolari Innosuisse può richiedere al partner attuatore una partecipazione inferiore al 40 per cento o rinunciare del tutto alla partecipazione se:
a. il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;
b. dai risultati attesi possono trarre beneficio sia il partner attuatore che un’ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto;
c. la partecipazione del partner attuatore e un finanziamento di terzi non derivante da aiuti finanziari della Confederazione raggiunge il 40 per cento di cui al capoverso 2bis; oppure
d. nel momento in cui è accordato il sussidio il partner attuatore non è in grado, dal punto di vista finanziario, di contribuire al progetto con l’importo richiesto ma il potenziale di successo per i risultati del progetto è superiore alla media.