Progetto
Consultazione 2019/67: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 9 pagine
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2quater In casi particolari Innosuisse può richiedere al partner attuatore una partecipazione superiore al 60 per cento, se:
a. il progetto presenta rischi di realizzazione limitati e un potenziale di successo economico superiore alla media per il partner attuatore; oppure
b. le capacità economiche del partner attuatore o le caratteristiche del progetto giustificano una partecipazione più elevata.
3 Innosuisse può promuovere progetti d’innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori purché presentino un potenziale innovativo notevole ma non ancora sufficientemente definito.
3bis Può promuovere progetti d’innovazione di giovani imprese la cui attività è fondata sulla scienza se i lavori del progetto sono necessari per preparare l’ingresso nel mercato dell’impresa. Il sussidio di Innosuisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico della giovane impresa sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce i criteri per l’importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese nella sua ordinanza sui sussidi (art. 7 cpv. 1 lett. e della legge del 17 giugno 20164 su Innosuisse). Tiene conto in particolare dei criteri di cui ai capoversi 2ter e 2quater.
5 Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.
Art. 20 Promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza
1 Innosuisse può sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell’imprenditorialità fondata sulla scienza tramite provvedimenti di formazione e sensibilizzazione nonché offerte di informazione e di consulenza per le persone che intendono costituire o hanno costituito un’impresa, che intendono acquisirne una o che vogliono riorganizzarla.
2 Innosuisse può promuovere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:
a. l’assistenza, la consulenza e l’accompagnamento operativo destinati alle giovani imprese e ai loro fondatori;
b. provvedimenti per sostenerne l’ingresso nei mercati internazionali con la partecipazione a programmi di internazionalizzazione o fiere internazionali;
c. sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese affinché l’attività di promozione di queste organizzazioni, istituzioni e persone sia coordinata a livello nazionale e sia possibile rafforzare l’attrattiva internazionale della Svizzera per le giovani imprese;
d. offerte di informazione e di consulenza.