Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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6.2 Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) e allestimento di una statistica ampliata sulle decisioni di allontanamento
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201661 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel pertinente decreto federale del 14 giugno 201662.
7 Aspetti giuridici
7.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860)
7.1.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [EU] n. 2018/1860, 2018/1861 e n. 2018/1862) si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale63 (Cost.), secondo cui gli affari esteri rientrano nella competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali. Nel presente caso, l’eccezione citata in detto articolo (competenza del Consiglio federale di concludere i trattati) è esclusa (cfr. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200264 sul Parlamento [LParl] e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199765 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
7.1.2 Forma dell’atto
Il recepimento dei tre regolamenti UE non è legato all’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessario emanare leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate in forma di legge federale.
I regolamenti UE recepiti mediante lo scambio di note in oggetto comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto rispetto alla normativa precedente. Inoltre il recepimento richiede una serie di adeguamenti di leggi (cfr. n. 3). Il decreto federale che approva e traspone nel
61FF 2016 909
62FF 2016 4605
63RS 101
64RS 171.10