Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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5.2.2 Modifiche della LSISAe della LCaGi

L’avamprogetto introduce nuovi obblighi di registrazione nel SIMIC per le autorità cantonali e in particolare per quelle incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria. Benché determinati dati connessi con le misure coercitive e di allontanamento vengano già inseriti nel SIMIC, le autorità competenti dovranno in futuro immettere anche le espulsioni giudiziarie da eseguire, la sospensione della loro esecuzione e la revoca di tale sospensione, le decisioni di esecuzione prese dai Cantoni, compresa la data della partenza, e i casi in cui il giudice penale ha rinunciato a una misura di espulsione obbligatoria, indipendentemente dal fatto che tali espulsioni siano immesse in VOSTRA e che gli interessati siano cittadini di Paesi terzi o dell’UE/AELS.

Questi dati vanno ad aggiungersi ai nuovi dati da inserire riguardanti le decisioni di rimpatrio prese nei confronti di cittadini di Paesi terzi (cfr. n. 5.2.1) e dell’UE/AELS. Non solo: i dati inseriti dalle autorità cantonali sulle decisioni di allontanamento da esse pronunciate saranno più dettagliati (in particolare i motivi della decisione). Inoltre, questi dati dovranno essere aggiornati costantemente e rapidamente, ad esempio nel caso di una sospensione temporanea dell’allontanamento disposta dal tribunale cantonale. Tale compito comporterà per le amministrazioni cantonali un onere amministrativo supplementare non trascurabile il cui costo esatto in termini di personale e finanze è al momento difficile da quantificare e resta da quantificare.

Gli adeguamenti della LCaGi hanno poche ripercussioni. Implicano tuttavia che le autorità incaricate di registrare le sentenze in VOSTRA dovranno registrare anche il NCO degli stranieri. Questo compito supplementare è tuttavia di portata ragionevole.

6 Rapporto con il programma di legislatura

6.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860)

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201659 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel pertinente decreto federale del 14 giugno 201660.

Il recepimento del presente sviluppo di Schengen contribuisce tuttavia all’attuazione dell’obiettivo 4 dell’indirizzo politico 1e degli obiettivi 13-15 dell’indirizzo politico 3. Con il corretto impiego del sistema d’informazione Schengen, la Svizzera infatti rinnova e sviluppa le sue relazioni politiche ed economiche con la UE; inoltre il SIS II permette di gestire la migrazione. Il nostro Paese deve prevenire la violenza, la criminalità e il terrorismo nonché combatterli efficacemente, inoltre deve conoscere le minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e disporre dei mezzi necessari per fronteggiarle in modo efficace. A tale riguardo, il SIS II è il mezzo di ricerca europeo più efficace nell’area Schengen.

59 FF 2016 909

60 FF 2016 4605