Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
5.2.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860)
Grazie a una cooperazione più veloce tra gli uffici SIRENE nell’elaborare i riscontri positivi, le autorità svizzere segnalanti riceveranno più rapidamente le informazioni desiderate e potranno prendere tempestivamente le misure del caso. L’obbligo di segnalare le persone collegate al terrorismo può generare maggiori oneri in funzione del numero dei casi, ma in compenso permetterà di avviare una ricerca sistematica delle persone sospettate di terrorismo nell’area Schengen. Anche le nuove segnalazioni di adulti e minori in pericolo possono causare oneri maggiori in funzione del numero dei casi, tuttavia offrono una migliore tutela in caso di rischio di rapimento di minori o di potenziali vittime di violenza di genere (matrimoni forzati o tratta di esseri umani). Particolarmente utile è inoltre la possibilità di segnalare, nel caso di reati gravi o di natura terroristica, un indiziato ignoto attraverso i dati dattiloscopici rinvenuti sul luogo del reato; simili segnalazioni possono contribuire a risolvere casi altrimenti di difficile soluzione.
Con ogni probabilità sarà necessario modificare, nel corso dell’attuazione del pacchetto di riforme SIS II, i sistemi cantonali di informazione della polizia, per esempio per quanto riguarda l’introduzione delle nuove categorie di ricerca di oggetti. Deve essere infatti possibile registrare nei sistemi cantonali informazioni supplementari da trasmettere poi, mediante le interfaccia esistenti, a RIPOL per le segnalazioni nel SIS II.
Attualmente non è possibile valutare l’ammontare dei costi, poiché i dati tecnici per l’attuazione da parte dell’UE non sono ancora noti.
Inoltre, nell’ambito del rimpatrio, sarà più facile per i Cantoni e i Comuni identificare una persona nei confronti della quale è stata presa una decisione di allontanamento dallo spazio Schengen. La cooperazione nazionale e internazionale in questo ambito sarà rafforzata. Per l’attuazione tecnica dell’inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS tramite SIMIC si rimanda al numero 2.3.2.
L’obbligo dello Stato Schengen segnalante (ovvero dell’autorità segnalante) di confermare l’avvenuto partenza del cittadino di un Paese terze segnalato ai fini del rimpatrio, comporterà una spesa supplementare per le autorità cantonali responsabili del controllo delle frontiere (in particolare la polizia cantonale del Cantone di Zurigo). Al momento l’ammontare di tali spese non è facilmente quantificabile anche perché occorre verificare se e in che misura sarà possibile inoltrare queste segnalazioni in modo automatizzato.
Le spese supplementari per il rilevamento successivo dei dati biometrici in riferimento ai divieti d’entrata pronunciati da fedpol dovrebbero essere esigue, visto che si tratterà di poco più di una decina di casi all’anno; inoltre occorrerà verificare in ogni singolo caso se il rilevamento sia opportuno (cfr. il commento all’art. 68a cpv. 5 AP-LStrI).
Le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione dovranno inoltre introdurre i dati e cancellare le segnalazioni di rimpatrio nel SIMIC e nel SIS in riferimento alle decisioni di rimpatrio che hanno preso, in particolare quando ricevono una conferma dell’avvenuta partenza, ma anche quando una decisione di rimpatrio è stata revocata (cfr n. 2.3.2).
Anche la trasmissione delle impronte digitali al SIS quando viene disposto un divieto di entrata o viene presa una decisione di rimpatrio implicherà un onere supplementare per le autorità cantonali. Queste dovranno verificare se questi dati sono già disponibili nell’AFIS. In determinati casi, sarà necessario procedere alla registrazione nel SIMIC. Questi compiti richiederanno quasi certamente un incremento attualmente non quantificabile delle risorse.