Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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L 135/110 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

Articolo 31

Collegamento verde

1. Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato verde quando:

a) il collegamento ha dati biometrici differenti ma evidenzia gli stessi dati di identità e l'autorità responsabile della

verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;

b) il collegamento ha dati biometrici differenti, dati di identità simili o differenti ed evidenzia lo stesso documento di

viaggio e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;

c) il collegamento ha dati di identità differenti ma evidenzia lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di

informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.

2. Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento verde tra due o più sistemi di informazione dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento non si riferiscono alla stessa persona.

3. Se l'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento verde è stato registrato incorret tamente nel MID, che non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

Articolo 32

Collegamento rosso

1. Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato rosso nei seguenti casi:

a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile

della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa in maniera ingiustificata le identità in questione;

b) il collegamento evidenzia dati di identità identici, simili o differenti e lo stesso documento di viaggio ma dati

biometrici differenti e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse, almeno una delle quali usa in maniera ingiustificata lo stesso documento di viaggio;

c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma dati biometrici differenti e i dati relativi al documento di

viaggio sono differenti o assenti, e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse che usano le identità in questione in maniera ingiustificata;

d) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità e lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di

informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa le identità in questione in maniera ingiustificata.

2. Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento rosso tra due o più sistemi di informazione dell'UE, il MID indica i dati di cui all'articolo 34. Al collegamento rosso è dato seguito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, con ogni conseguenza giuridica per la persona in questione essendo basato solamente sui dati pertinenti relativi a tale persona. Dalla mera esistenza di un collegamento rosso non deriva alcuna conseguenza giuridica per la persona in questione.

3. Qualora sia creato un collegamento rosso tra dati dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac o dell'ECRIS-TCN, il fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.