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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 5 pagine

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Art. 25 cpv. 1 lett. a e f

1Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:

a. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente su frequenze militari per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune con altri organismi;

f. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore auto- rizzato conformemente all’articolo 45 capoversi 3 o 4 dell’ordinanza del … sulle radiofrequenze (ORad)4;

Art. 26 cpv. 3

3Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi dell’articolo 7 capoversi 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b.

Art. 27 cpv. 4

4Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono essere offerti o messi a disposizione sul mercato soltanto per:

a. le autorità di polizia, le autorità di perseguimento penale, le autorità preposte all’esecuzione delle pene;

b. il Servizio delle attività informative della Confederazione;

c. l’esercito; e

d. le autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate.

Art. 27a Dimostrazione

1Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radio- comunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica e che non è stato omologato dall’UFCOM, deve ottenere un’autorizzazione rilasciata da quest’ultimo.

2L’UFCOM rilascia l’autorizzazione se la dimostrazione non ostacola eccessiva- mente l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.

3La dimostrazione è autorizzata unicamente nel quadro stabilito dall’UFCOM. Quest’ultimo limita in particolare lo spazio e la durata della dimostrazione e le bande di frequenza in cui le emissioni sono autorizzate. Le emissioni al di fuori di queste bande devono essere limitate al minimo possibile.

4 RS 784.102.1