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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 18 pagine
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Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
del … [Progetto del 06.12.2019]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 39 capoverso 3bise 5, 41, 56 capoverso 4 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC),
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e diritto applicabile
1La presente ordinanza disciplina le tasse amministrative e quelle per le concessioni di radiocomunicazione nell’ambito del diritto delle telecomunicazioni.
2Se non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 2 Riscossione di tasse ricorrenti
1L’autorità competente riscuote anticipatamente le tasse ricorrenti annue.
2Se per il calcolo delle tasse ricorrenti sono necessarie indicazioni del contribuente, l’autorità competente può riscuotere le tasse annue retroattivamente.
3Il contribuente deve far pervenire all’autorità competente le indicazioni necessarie al calcolo delle tasse entro 30 giorni dal termine del periodo di calcolo. In caso contrario l’autorità determina l’importo delle tasse in base ad una stima.
Art. 3 Periodo determinante per il calcolo della tassa
1Il periodo determinante per il calcolo della tassa inizia il primo giorno del mese successivo al mese in cui è intervenuto il motivo per cui sono riscosse le tasse.
2Termina l’ultimo giorno del mese in cui viene meno il motivo per cui sono riscosse le tasse.
1 RS 784.10
2 RS 172.041.1
2019–......