Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 8 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale (OS- SAn)

Commento

I. Situazione iniziale

Nel 1965 è stato fondato il primo servizio di sanità animale, il servizio sanitario suino. Col tempo si sono aggiunti altri servizi di sanità animale, come ad esempio il servizio sanitario per i caprini, predecessore dell’attuale servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti. Alla base della fondazione dei singoli servizi di sanità animale vi fu soprattutto la considerazione che con una produzione animale più intensiva gli aspetti sanitari rivestono maggiore importanza e che per effettivi sani sono necessari sforzi particolari.

I servizi di sanità animale sono organizzazioni di mutua assistenza che hanno lo scopo di promuovere il benessere e la salute degli animali delle singole specie, nonché una detenzione adeguata e, di conseguenza, una produzione qualitativamente ineccepibile di derrate alimentari da essi ricavate. Rientrano in particolare in tali finalità i miglioramenti alle misure di biosicurezza, la collaborazione alla profilassi epizootica e alla migliore diagnostica possibile. I servizi di sanità animale operano a sostegno dei detentori di animali, che sono liberi di usufruire di consulenze e misure preventive finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui sopra.

Essi sono in costante contatto con i detentori di animali e i loro effettivi, oltre che con i veterinari degli effettivi. Svolgono in particolare programmi di prevenzione e lotta delle malattie animali (es. programmi di sorveglianza dei parassiti), accertamenti patologici, nonché corsi, presentazioni e formazioni sull’alimentazione, la detenzione e la salute degli animali. Effettuano inoltre accertamenti sugli effettivi e workshop in ambito veterinario (es. sulla salute degli unghioni). Dato l’interesse pubblico che rivestono le loro attività, i servizi di sanità animale sono cofinanziati dal settore pubblico. In caso di necessità, come altre organizzazioni possono tuttavia essere convocati dalle autorità cantonali, secondo l’articolo 7 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), per il sostegno alla lotta alle epizoozie e alle patologie animali economicamente rilevanti.

Attualmente vi sono quattro servizi di sanità animale: il servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR), il servizio sanitario suino (SSP/SGD), il servizio sanitario apistico (SSA) e il servizio sanitario bovino (SSB). L’organizzazione, i compiti, il finanziamento e il sostegno dei tre servizi di sanità animale sopraccitati sono regolamentati in ordinanze ad hoc, già in essere, che si fondano sulla LFE e sulla legge sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1)1. Il sostegno finanziario all’SSB si è finora fondato direttamente sugli articoli 11a LFE e 142 capoverso 1 lettera b LAgr, nonché su una specifica convenzione sulle prestazioni.

In occasione dei lavori di uniformazione delle pratiche e procedure di sussidio presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), gli atti normativi riguardanti i servizi di sanità animale, provenienti da decenni diversi, confluiscono in un’unica ordinanza che include ora anche il SSB. Ciò permette di applicare le stesse regole a tutti i servizi di sanità animale. Le caratteristiche specifiche per le singole specie sono disciplinate nelle relative convenzioni sulle prestazioni stipulate tra l’USAV e i vari servizi di sanità animale, che specificano concretamente i requisiti da soddisfare per

1 Ordinanza del 13 gennaio 1999 sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR; RS 916.405.4); ordinanza del 27 giugno 1984 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino (OSSP; RS 916.314.1); ordinanza del 23 maggio 2012 sul sostegno al Servizio sanitario apicolo (OSSA; RS 916.403.2).