Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 8 pagine

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Sezione 3: Modalità di erogazione degli aiuti finanziari

Articolo 18 Calcolo dei contributi dei singoli Cantoni

L’aiuto finanziario dei Cantoni deve essere complessivamente uguale a quello della Confederazione. Nel caso del SSA il criterio per la ripartizione dell’importo totale fra i singoli Cantoni deriva dalla quota percentuale degli apiari registrati nei singoli Cantoni rispetto al totale di apiari registrati in Svizzera (art. 18a cpv. 2 OFE). Per gli altri servizi di sanità animale le quote dei singoli Cantoni corrispondono a una media che considera sia il numero di animali delle aziende detentrici di animali affiliate del Cantone rispetto al totale del numero di animali delle aziende detentrici di animali affiliate in Svizzera sia il numero delle aziende detentrici di animali affiliate del Cantone rispetto al totale delle aziende detentrici di animali affiliate in Svizzera.

Articolo 19 Calcolo dell’aiuto finanziario della Confederazione

Il sostegno dei servizi di sanità animale da parte della Confederazione costituisce un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LSu.

L’aiuto finanziario della Confederazione viene stabilito nel quadro dei crediti autorizzati. Esso ammonta al massimo al 40 per cento dei costi computabili per un assolvimento efficiente dei compiti del servizio di sanità animale. In questo modo, in sede di budget e pianificazione finanziaria, è possibile fissare il contributo federale anche al di sotto del limite massimo: la Confederazione dispone quindi di un margine di manovra piuttosto ampio ai fini del proprio sostegno finanziario.

L’importo viene ridefinito ogni anno ed è impostato sempre sui costi esposti dell’anno precedente. Questo significa ad esempio, ai fini dell’esecuzione del preventivo dell’anno 2020, che per il calcolo dell’aiuto finanziario occorre fondarsi, come ordine di grandezza base, sui dati di bilancio 2019 già noti a inizio 2020. I costi computabili sono indicati all’articolo 20.

Per l’assolvimento dei compiti, nel 2018 sono stati versati ai servizi di sanità animale contributi federali del seguente ordine di grandezza:

 SSPR: 481 400 franchi

 SSP: 437 700 franchi

 SSA: 214 000 franchi

 SSB: 340 400 franchi

I costi per l’infrastruttura messa a disposizione vengono imputati all’aiuto finanziario della Confederazione. Ad esempio nel caso del SSA vengono computati costi infrastrutturali pari a 60 000 franchi, risultanti dall’insediamento del servizio nei locali del Centro di ricerche apicole (CRA) di Agroscope.

L’effettiva percentuale della sovvenzione, che deve essere fissata dall’USAV, non deve andare a coprire voci di costo computabili di qualunque entità ma soltanto costi computabili che originano dall’adempimento efficiente dei compiti, calcolando un’adeguata quota di prestazioni proprie. In questo modo, a seconda dell’andamento nel settore di attività dei servizi di sanità animale, possono risultare percentuali di sovvenzione differenti. Nel contempo, tali percentuali non devono essere nemmeno fissate a livelli tanto bassi da pregiudicare la quantità e la qualità necessarie delle prestazioni, fatte salve in ogni caso le decisioni di bilancio delle Camere federali.

Articolo 20 Costi computabili

L’articolo 20 disciplina i costi dei servizi di sanità animale che possono essere considerati per il calcolo degli aiuti finanziari della Confederazione. Si tratta dei costi per salari e prestazioni sociali del personale dei servizi di sanità animale e quelli per la loro formazione e formazione continua, degli esborsi per l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente ordinanza e dalla convenzione sulle prestazioni, dei canoni di affitto e dei costi per la dotazione dei locali utilizzati dai servizi di sanità animale, nonché delle spese di viaggio, dei costi di ufficio e amministrativi dei servizi di sanità animale.