Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 8 pagine

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Articolo 21 Erogazione dell’aiuto finanziario

L’aiuto finanziario è erogato annualmente in due rate. Secondo i principi della legislazione in materia di sovvenzioni, le rate sono commisurate alle prestazioni erogate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti. Le scadenze dei pagamenti rateali sono fissate nelle convenzioni sulle prestazioni di cui all’articolo 23.

Articolo 22 Decurtazione dell’aiuto finanziario

Condizione fondamentale per l’erogazione dell’aiuto finanziario della Confederazione è che i Cantoni, nel loro insieme, partecipino ai costi del servizio di sanità animale con una quota perlomeno pari a quella della Confederazione. Qualora un Cantone non versi la propria quota, in parte o del tutto, l’aiuto finanziario della Confederazione viene decurtato dell’importo corrispondente. Se quindi in un Cantone vi sono aziende detentrici di animali affiliate a un servizio di sanità animale e il Cantone non paga alcun contributo calcolato ai sensi dell’articolo 18, il contributo federale per il servizio viene decurtato di conseguenza. Sarà quindi competenza del servizio di sanità animale farsi carico dell’ammanco o ricaricare quest’ultimo sulle tariffe.

Articolo 23 Convenzioni sulle prestazioni

L’USAV stipula con i servizi di sanità animale convenzioni sulle prestazioni valide per al massimo quattro anni, nelle quali si definiscono le prestazioni che la Confederazione sostiene finanziariamente neIl’ambito di quanto previsto dalla presente ordinanza. Le richieste e le delibere di credito annuali degli organi competenti della Confederazione in merito a preventivo e piano finanziario hanno la precedenza sulle disposizioni relative all’ammontare del contributo federale.

Articolo 24 Vigilanza

Spetta all’USAV verificare che l’attività dei servizi di sanità animale sia in linea con la legislazione sulle sovvenzioni. La vigilanza si concentra da un lato sul corretto utilizzo degli aiuti finanziari, ma dall’altro è di natura specialistica e di coordinamento. In caso di necessità l’USAV ha facoltà di fornire raccomandazioni ai servizi di sanità animale, in particolare nell’ambito tracciato dall’articolo 15 capoverso 2.

Articolo 25 Rendicontazione

I servizi di sanità animale hanno obblighi di rendicontazione nei confronti dei loro sovvenzionatori (Confederazione e Cantoni). Le autorità di vigilanza devono controllare l’utilizzo dei fondi ed eventualmente intervenire in maniera correttiva (per i contributi federali cfr. anche art. 11 e 25 LSu).

Sezione 4: Disposizioni finali

Articolo 26 Abrogazione di altri atti normativi

Le ordinanze vigenti relative ai singoli servizi di sanità animale sono sostituite dalla presente ordinanza e possono quindi essere abrogate.

Articolo 27 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il giorno...