Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 8 pagine

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Articolo 3 Adesione

Possono essere membri di un servizio di sanità animale i detentori di animali a livello individuale o riuniti in associazioni e cooperative, che operano per la promozione della salute degli animali, nonché veterinari singoli o riuniti in associazioni e cooperative.

I singoli soggetti che aderiscono a un servizio di sanità animale tramite un’organizzazione promotrice, un’associazione o una cooperativa possono decidere di non avvalersi dell’offerta di base del servizio stesso. Pur essendo membri dell’organizzazione promotrice (es. Suisseporcs) ovvero del servizio di sanità animale per adesione collettiva (es. affiliazione ad Apisuisse tramite associazione di apicoltori), tali soggetti non hanno gli stessi diritti e doveri degli associati che intendono avvalersi dell’offerta di base del servizio di sanità animale. Si tratta in un certo senso di «membri passivi».

A causa della sua particolare forma organizzativa, non è oggi possibile essere membri del SSB. I veterinari che sono membri dell’associazione svizzera per la salute dei ruminanti godono però di particolari condizioni presso il SSB. Basandosi sulle forme organizzative previste per i servizi di sanità animale, in futuro si dovrà introdurre la possibilità di diventare membri anche del SSB, analogamente a quanto accade per gli altri servizi di sanità animale.

La definizione del contributo che ogni singolo membro deve corrispondere al servizio di sanità animale, la riscossione dello stesso e la gestione dell’uscita sono oggetto di disposizioni interne, in particolare di statuti e regolamenti.

Per l’adesione tramite organizzazioni promotrici o adesioni collettive attraverso altre associazioni o cooperative, le disposizioni interne devono regolamentare anche le modalità con cui i membri possono avvalersi delle prestazioni del servizio di sanità animale, l’ammontare dei contributi per tali prestazioni e la rinuncia alle stesse. I singoli che, in tali forme organizzative, non desiderano avvalersi dell’offerta di base del servizio di sanità animale, non sono tenuti a versare i contributi.

Articolo 4 Aziende detentrici di animali affiliate

Le aziende detentrici di animali dei membri dei servizi di sanità animale che si avvalgono dell’offerta base sono considerate aziende detentrici affiliate.

Articolo 5 Obiettivi principali

I servizi di sanità animale rappresentano un’interfaccia fra ricerca, detentori di animali, veterinari degli effettivi, autorità di esecuzione e organizzazioni di settore agricole. Per poter essere sostenuti dalla Confederazione, questi devono perseguire lo scopo di promuovere, con i mezzi a loro disposizione, la salute e il benessere degli animali di una determinata specie nonché la detenzione adeguata degli stessi e, di conseguenza, una produzione di derrate alimentari da essi ricavate qualitativamente ineccepibili. I servizi di sanità animale svolgono prevalentemente attività di prevenzione, contribuendo in tal modo a evitare focolai di malattie nonché l’introduzione o la propagazione di patologie economicamente rilevanti o trasmissibili all’uomo. I servizi di sanità animale possono richiedere gli aiuti finanziari della Confederazione solo se orientano le proprie prestazioni secondo gli obiettivi menzionati.

Articolo 6 Prestazioni

I servizi di sanità animale devono emanare regolamenti che stabiliscano il loro catalogo di prestazioni. In particolare essi devono disciplinare il riconoscimento delle aziende detentrici di animali affiliate e i requisiti igienici e aziendali necessari per ottenere tale riconoscimento. Gli stessi aspetti vengono definiti in relazione all’assegnazione di una qualifica sanitaria supplementare. Il regolamento deve inoltre disciplinare i programmi di promozione della salute animale, le prestazioni di consulenza, gli accertamenti diagnostici, l’attività di formazione e formazione continua, il monitoraggio della salute animale e le informazioni tecniche (cfr. art. 7–13).

Infine occorre, da un lato, definire quali prestazioni appartengano all’offerta di base, per i membri che se ne avvalgono, e si intendano pertanto coperte dal contributo associativo; dall’altro stabilire le tariffe per le prestazioni fornite ai membri (per i membri passivi vedasi il commento all’art. 3) che ne usufruiscono solo in casi isolati, le tariffe per i non associati e quelle per le prestazioni non incluse nell’offerta di base. Le tariffe devono consentire di coprire i costi.