Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 8 pagine
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Articolo 7 Riconoscimento delle aziende detentrici di animali
Se i requisiti igienici e aziendali vengono rispettati come da regolamento, un’azienda detentrice di animali affiliata è considerata riconosciuta. Anche gli apiari rientrano fra le aziende detentrici di animali. Se sono rispettati ulteriori requisiti sanitari, l’azienda detentrice di animali ottiene la relativa qualifica sanitaria. Qualora i requisiti non siano più soddisfatti, il servizio di sanità animale revoca all’azienda detentrice di animali il riconoscimento o la qualifica sanitaria.
Articolo 8 Programmi di promozione della salute degli animali
Come previsto finora, i servizi di sanità animale sono tenuti a elaborare programmi di prevenzione, individuazione e lotta alle malattie e attuare tali programmi presso le aziende detentrici di animali affiliate (es. programmi sulla salute della mammella o degli unghioni), adeguandoli regolarmente alle conoscenze scientifiche più recenti.
Articolo 9 Consulenza
I servizi di sanità animale forniscono di norma consulenza tramite un centro informazioni a disposizione dei membri che si avvalgono dell’offerta di base, delle scuole e dei centri di consulenza agraria, nonché dei tecnici delle autorità cantonali. I servizi di sanità animale elaborano anche schede informative, filmati didattici, presentazioni, opuscoli informativi e poster didattici. Nei casi di malattia complessi e insoliti e in presenza di perdite diffuse offrono anche sostegno sul posto contribuendo così a chiarirli servendosi delle loro competenze specifiche.
Per i soggetti e le istituzioni di cui sopra la consulenza di base è gratuita ovvero risulta coperta dal contributo associativo, mentre i servizi più complessi o specifici, di entità superiore alla norma, vengono invece proposti a pagamento. Per quanto possibile, i servizi di sanità animale mettono la propria consulenza a disposizione anche di altre persone e organizzazioni, purché questi ultimi se ne assumano le spese.
Articolo 10 Accertamenti diagnostici
Se necessario, nel quadro di programmi o consulenze i servizi di sanità animale devono disporre accertamenti diagnostici, ad esempio in caso di problemi presso le aziende detentrici di animali affiliate. Essi definiscono i laboratori per le varie patologie. Come laboratori per la diagnostica delle epizoozie secondo l’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) sono presi in considerazione soltanto laboratori riconosciuti conformemente all’articolo 312 OFE.
Articolo 11 Formazione e formazione continua
I servizi di sanità animale devono organizzare corsi di formazione e formazione continua per i membri che si avvalgono dell’offerta di base nonché per le scuole e i centri di consulenza agricoli. Partecipano inoltre ai corsi di formazione e formazione continua per il personale del servizio veterinario pubblico mettendo gratuitamente a disposizione le loro competenze specialistiche. Per quanto possibile i servizi di sanità animale mettono la propria offerta di formazione e formazione continua a disposizione anche di altre persone e organizzazioni, purché questi ultimi se ne assumano le spese.
Articolo 12 Monitoraggio della salute degli animali
Si tratta per esempio del monitoraggio di particolari insorgenze di malattie, di tendenze a livello nazionale e dello sviluppo del focolaio di una malattia negli animali della relativa specie, così da riconoscere precocemente le misure che favoriscono le malattie. I servizi di sanità animale valutano i risultati di questa sorveglianza e li pubblicano.
Articolo 13 Informazioni tecniche
I servizi di sanità animale sono tenuti a pubblicare regolarmente informazioni sulla tutela sanitaria degli animali e su questioni di attualità relative al proprio ambito di attività. Per rendere le informazioni accessibili a un vasto pubblico si servono degli strumenti necessari a una pubblicazione capillare delle informazioni tecniche aggiornate (es. homepage) e come canale informativo utilizzano anche la stampa, ad esempio pubblicando informazioni a cadenza regolare su determinate riviste specializzate.