Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 8 pagine

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Articolo 14 Erogazione delle prestazioni

I servizi di sanità animale devono erogare le proprie prestazioni, in particolare l’attuazione di programmi di promozione della salute animale, consulenza, formazione e formazione continua, sull’intero territorio svizzero, dandovi corso secondo i medesimi parametri e criteri. Ciò garantisce capillarmente l’uniformità procedurale secondo i principi scientifici più recenti.

Articolo 15 Collaborazione

I servizi di sanità animale non possono esercitare le loro attività svincolati dalle strutture statali e private esistenti impiegate per la lotta contro le epizoozie e nel mantenimento e miglioramento della salute degli animali. Sono perciò tenuti a collaborare con le autorità, le organizzazioni e i soggetti competenti.

Le prestazioni erogate dai servizi di sanità animale non devono interferire con i compiti e le competenze cantonali in materia di lotta contro le epizoozie e i servizi stessi sottostanno naturalmente alle autorità competenti. Qualora per i compiti esecutivi un’autorità cantonale si avvalga dell’assistenza dei servizi di sanità animale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 LFE: l’autorità cantonale deve pertanto definire precisamente i compiti del servizio di sanità animale. Di conseguenza tali prestazioni devono essere pagate anche dai Cantoni. La collaborazione dei servizi di sanità animale soggiace alla vigilanza cantonale: essi sono quindi tenuti a rendere conto della propria attività all’autorità che li ha incaricati.

Sono inoltre obbligati a servirsi delle sinergie e a evitare ridondanze. I compiti che possono essere generalizzati non vanno quindi elaborati singolarmente da ciascun servizio di sanità animale ma sviluppati in collaborazione con gli altri. Lo stesso dicasi più precisamente per i compiti relativi alla registrazione e amministrazione di dati sulla salute degli animali (es. codici di diagnosi), così come per l’elaborazione di questioni di carattere generale, ad esempio nel settore delle resistenze agli antibiotici. Vanno previsti accordi ed eventuali suddivisioni dei compiti allo scopo di evitare che i contributi federali e cantonali siano versati più volte per le stesse prestazioni. In quanto titolare della vigilanza sui servizi di sanità animale (art. 24), l’USAV ha facoltà di formulare raccomandazioni in merito.

Articolo 16 Autofinanziamento

I servizi di sanità animale sono a disposizione di gruppi di interesse diversi, che insieme devono assumersi anche la responsabilità del finanziamento. Pertanto i servizi di sanità animale vengono finanziati tramite contributi associativi, onorari per prestazioni fornite, contributi cantonali e aiuti della Confederazione.

È importante tuttavia che i servizi di sanità animale si impegnino in primo luogo per garantirsi un adeguato autofinanziamento. La scelta della sovvenzione sotto forma di aiuto finanziario equivale a dichiarare che, in linea generale, non sussiste alcun diritto legittimo all’erogazione di contributi federali.

Con il principio dell’adeguato autofinanziamento si punta a ottenere che i servizi di sanità animale sfruttino appieno le proprie possibilità di finanziamento: si tratta di una condizione fondamentale per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione, in linea con il principio di cui all’articolo 7 lettera d della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). Pertanto i servizi devono essere finanziati in parte tramite contributi associativi e onorari per prestazioni fornite. I Cantoni hanno inoltre la possibilità di trasferire ai servizi di sanità animale anche altri compiti, da svolgersi a fronte di un compenso.

Articolo 17 Contributo dei Cantoni

Considerato che i servizi di sanità animale sgravano anche le autorità cantonali di esecuzione di alcuni oneri, i Cantoni devono integrare gli aiuti finanziari federali e contribuire con un importo complessivo almeno equivalente a quello versato dalla Confederazione.