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Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 9 pagine
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Art. 27 Termini per le istanze di rimborso
1 L’istanza di rimborso dell’imposta preventiva deve essere presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Il diritto al rimborso poi si estingue.
2 Un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta se:
a. l’imposta preventiva è stata pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC; e
b. in quel momento il termine di cui al capoverso 1 è trascorso o mancano meno di 60 giorni alla scadenza del termine di cui al capoverso 1.
Sezione 2: Disposizioni penali in relazione alle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali
Art. 28 Rimborso ingiustificato dell’imposta preventiva svizzera
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene a torto o per un ammontare non giustificato un rimborso dell’imposta preventiva svizzera previsto da una convenzione internazionale in ambito fiscale, è punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell’illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.
Art. 29 Messa in pericolo dell’imposta preventiva svizzera
È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:
a. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un’istanza di rimborso dell’imposta preventiva svizzera o presenta a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
b. fornisce informazioni inesatte come istante o terza persona tenuta a dare informazioni; o
c. fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte.
Art. 30 Computo ingiustificato dell’imposta residua estera
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene un computo ingiustificato dell’imposta residua estera, è punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell’illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.
Art. 31 Messa in pericolo delle imposte svizzere sul reddito e sull’utile
È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza: