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Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 9 pagine

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b. la procedura per il computo, previsto da un trattato internazionale, delle imposte riscosse dall’altro Stato contraente sulle imposte dovute in Svizzera;

c. le condizioni alle quali uno stabilimento d’impresa svizzero di un’impresa estera, assoggettato all’imposta sull’utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali, può chiedere il computo d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili;

d. l’assoggettamento alla giurisdizione amministrativa federale delle decisioni emanate dall’AFC in virtù della convenzione applicabile e aventi per oggetto imposte dell’altro Stato contraente; esso parifica, per la loro esecuzione, tali decisioni alle decisioni concernenti le imposte federali.

2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.

3 Il DFF disciplina, d’intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all’altro Stato contraente in virtù di una convenzione in ambito fiscale.

Art. 36 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 La legge federale del 22 giugno 19514 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è abrogata.

2 La legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 83 lett. y

Il ricorso è inammissibile contro:

y. le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale.

Art. 37 Disposizione transitoria

Gli articoli 18–23 si applicano all’attuazione degli accordi amichevoli comunicati dalla SFI all’autorità fiscale competente dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 38 Entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4RU 1951 889, 2013 231, 2017 5517, 2019 2413

5 RS 173.110