Progetto
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Sezione 4: Esecuzione della procedura amichevole
Art. 12 Status e obbligo di collaborare del richiedente
1 Nell’esecuzione della procedura amichevole il richiedente non è parte. Non può consultare gli atti ufficiali della procedura né partecipare alla procedura.
2 Durante la procedura amichevole la SFI può chiedere al richiedente ulteriori informazioni e documenti. Con il consenso del richiedente, la SFI può svolgere un’ispezione, eventualmente in collaborazione con l’autorità competente dell’altro Stato, se ciò serve all’accertamento dei fatti.
Art. 13 Delega della conduzione dei negoziati
1 La SFI può coinvolgere nella procedura amichevole un’autorità di uno Stato che non è parte della convenzione applicabile o delegare a tale autorità la conduzione dei negoziati.
2 Per tutelare gli interessi della Svizzera, la SFI può assumere la conduzione dei negoziati in una procedura amichevole per conto di un altro Stato, anche se la Svizzera non è parte della convenzione applicabile.
Art. 14 Conclusione della procedura amichevole
1 La procedura amichevole si conclude con un accordo tra la SFI e l’autorità competente dell’altro Stato (accordo amichevole).
2 Contro l’accordo amichevole non è ammesso alcun rimedio giuridico.
Art. 15 Consenso all’attuazione
1 Se deve essere attuato in Svizzera, l’accordo amichevole diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall’imposizione in Svizzera (persona interessata).
2 Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto regolato nell’accordo amichevole.
Art. 16 Convenzione interna
1 È equiparata a un accordo amichevole una convenzione tra l’autorità fiscale competente e la SFI sull’imposizione in Svizzera della persona interessata se tale convenzione permette di evitare una procedura amichevole.
2 La convenzione interna richiede il consenso della persona interessata.
3 Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto regolato nella convenzione.
Art. 17 Spese e indennità
1 Non sono addossate spese per l’esecuzione della procedura amichevole.
2 Né il richiedente né un’altra persona interessata ha diritto a un’indennità.