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Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 9 pagine

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a. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un’istanza di computo dell’imposta residua estera o presenta a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

b. fornisce informazioni inesatte come istante;

c. fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte;

d. intralcia, impedisce o rende impossibile l’esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali.

Art. 32 Denuncia all’AFC

È fatto obbligo all’autorità cantonale di denunciare all’AFC le infrazioni secondo l’articolo 30 o 31 commesse in una procedura di tassazione dinanzi a questa autorità.

Art. 33 Procedimento penale e competenza

1 Alle infrazioni delle disposizioni penali della presente legge è applicabile la legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Capitolo 4: Segreto

Art. 34

1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di una convenzione internazionale in ambito fiscale o della presente legge, o è chiamato a collaborarvi, è tenuto a mantenere nei confronti di altre autorità e di persone private il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.

2 L’obbligo del segreto non si applica:

a. alla trasmissione di informazioni a un altro Stato secondo la convenzione applicabile;

b. alle informazioni e alla trasmissione di informazioni se esiste un fondamento legale nel diritto federale.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 35 Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina:

a. la procedura per lo sgravio delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali, previsto da un trattato internazionale;

3 RS 313.0