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Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 9 pagine

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Sezione 5: Attuazione dell’accordo amichevole

Art. 18 Principi

1 La SFI comunica l’accordo amichevole all’autorità fiscale competente.

2 L’autorità fiscale competente attua d’ufficio l’accordo amichevole.

3 Le procedure di ricorso pendenti in relazione all’oggetto regolato nell’accordo amichevole devono essere concluse prima dell’attuazione dell’accordo.

Art. 19 Decisione di attuazione

1 Sulla base dell’accordo amichevole l’autorità fiscale competente emana una decisione, se quest’ultima è necessaria all’attuazione dell’accordo (decisione di attuazione).

2 La persona interessata deve fornire all’autorità fiscale tutte le informazioni necessarie all’attuazione e, su domanda, presentare i documenti richiesti.

3 Per il resto, all’emanazione della decisione di attuazione sono applicabili le prescrizioni della procedura in base alla quale l’autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione.

4 Contro la decisione di attuazione possono essere proposti gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione dell’autorità fiscale competente che ha o avrebbe riguardato l’oggetto della decisione di attuazione.

Art. 20 Decisioni e sentenze passate in giudicato

Una decisione o sentenza passata in giudicato non è esecutiva se riguarda l’oggetto della decisione di attuazione.

Art. 21 Obbligo di attuazione dell’autorità fiscale competente

1 L’autorità fiscale competente non attua l’accordo amichevole se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è presentata oltre dieci anni dopo la notifica della decisione o sentenza che riguarda l’oggetto della decisione di attuazione.

2 In tutti gli altri casi, l’obbligo dell’autorità fiscale di attuare l’accordo amichevole si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Art. 22 Interessi

La persona interessata non ha diritto agli interessi dovuti per legge sul rimborso di imposte già pagate se:

a. ha ottenuto intenzionalmente o per carente diligenza la tassazione che ha determinato un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile; o