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Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 7 pagine

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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età Aliquota in per cento del salario coordinato

25–44 anni 9,0

45 anni–età 14,0

ordinaria di

pensionamento

Titolo prima dell’art. 47b

Parte 2a: Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d’invalidità

Art. 47b Principio

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità hanno diritto a un supplemento di rendita.

2 Il supplemento non dipende dall’importo della rendita.

3 Il supplemento è finanziato mediante contributi dei datori di lavoro e degli assicurati.

Art. 47c Diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia

1 Hanno diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia le persone che:

a. nel momento in cui iniziano a ricevere la rendita sono assicurate presso un istituto di previdenza;

b. hanno raggiunto l’età minima per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell’AVS;

c. sono state assicurate per la vecchiaia per almeno 15 anni in qualità di salariati conformemente all'articolo 7 capoverso 1 o all'articolo 46 oppure in qualità di indipendenti o salariati conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2;

d. sono state assicurate nell’AVS per almeno dieci anni consecutivi nel periodo immediatamente precedente la riscossione del supplemento; e

e. ricevono almeno il 50 per cento della loro prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita, che deve provenire almeno in parte dall’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 capoverso 1.

2 Il diritto al supplemento si estingue con il decesso della persona che riceveva la rendita di vecchiaia.