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Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 7 pagine
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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
b. per gli indipendenti e i salariati assicurati conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2: 0,5 per cento sul reddito proveniente da un’attività lucrativa ai sensi della LAVS, ma al massimo sul decuplo dell’importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1.
2 L’obbligo di pagare il contributo inizia il 1° gennaio seguente il compimento del 24° anno d’età. Esso cessa quando l'assicurato raggiunge l’età ordinaria di pensionamento.
3 Il datore di lavoro paga almeno la metà del contributo per il salariato. Deduce dal salario la quota del contributo a carico del lavoratore e versa all’istituto di previdenza la propria quota e quella del lavoratore.
4 Il datore di lavoro notifica all’istituto di previdenza i salari determinanti dei suoi salariati e gli è debitore dell’intero importo dei contributi.
5 L’istituto di previdenza deve i contributi al fondo di garanzia.
Art. 47g Pagamento del supplemento di rendita
1 L’istituto di previdenza paga il supplemento di rendita insieme alla rendita di vecchiaia o d’invalidità.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità del pagamento del supplemento di rendita alle persone che ricevono rendite di vecchiaia o d’invalidità da più istituti di previdenza.
Art. 47h Compiti del fondo di garanzia
1 Il fondo di garanzia rimborsa annualmente agli istituti di previdenza l’importo complessivo dei supplementi di rendita da essi versati. Può compensare questo importo con i contributi che gli sono dovuti dagli istituti di previdenza.
2 Il fondo di garanzia tiene un registro dei beneficiari di supplementi di rendita. Gli istituti di previdenza trasmettono annualmente al fondo di garanzia, per ogni avente diritto, i dati seguenti:
a. cognome e nome;
b. numero d’assicurato AVS;
c. data di nascita;
d. sesso;
e. importo del supplemento di rendita accordato alla persona in questione e numero di mesi durante i quali il supplemento è stato versato nell’anno corrispondente.
3 Il fondo di garanzia provvede, mediante il registro, a che nessuno riceva più di un supplemento di rendita. Trasmette agli istituti di previdenza interessati le informazioni necessarie per evitare che una persona riceva più supplementi.