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Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 7 pagine

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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

b. Importo del supplemento di rendita per la generazione di transizione 1 Il supplemento di rendita accordato agli assicurati seguenti ammonta, per tutta la vita, a:

Uomini nati Supplemento di rendita mensile

dal [anno dell’entrata in vigore – 200 franchi

61] al

[anno dell’entrata in vigore – 65]

dal [anno dell’entrata in vigore – 150 franchi

56] al

[anno dell’entrata in vigore – 60]

dal [anno dell’entrata in vigore – 100 franchi

51] al

[anno dell’entrata in vigore – 55]

Donne nate Supplemento di rendita mensile

dal [anno dell’entrata in vigore – 200 franchi

60] al

[anno dell’entrata in vigore – 64]

dal [anno dell’entrata in vigore – 150 franchi

55] al

[anno dell’entrata in vigore – 59]

dal [anno dell’entrata in vigore – 100 franchi

50] al

[anno dell’entrata in vigore – 54]

2 In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia il supplemento viene ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione in base ai medesimi principi attuariali applicati nell’AVS.

c. Importo del supplemento sulla rendita d’invalidità per gli assicurati non appar-

tenenti alla generazione di transizione

Per gli uomini assicurati che all’entrata in vigore della modifica non hanno ancora compiuto il 50° anno d’età e per le donne assicurate che allo stesso momento non hanno ancora compiuto il 49° anno d’età e che dopo l’entrata in vigore della presen-