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Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 7 pagine

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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i periodi di assicurazione sono computati quali anni di assicurazione ai sensi del capoverso 1 lettere c e d. Disciplina la prova del compimento degli anni di assicurazione.

Art. 47d Diritto al supplemento sulla rendita d’invalidità

1 Hanno diritto al supplemento sulla rendita d’invalidità le persone che:

a. ricevono una rendita d’invalidità di un istituto di previdenza; e

b. adempiono per analogia le condizioni di cui all'articolo 47c capoverso 1 lettere c–e o, se non fosse insorta l’invalidità, avrebbero avuto la possibilità di adempiere queste condizioni fino all'età ordinaria di pensionamento.

2 Non hanno diritto al supplemento sulla rendita d’invalidità le persone che ricevono una rendita d’invalidità secondo il sistema del primato delle prestazioni. Se tuttavia, in base alle disposizioni regolamentari, al raggiungimento dell’età di pensionamento la rendita d’invalidità è sostituita da una rendita d’importo più basso, a decorrere da quel momento hanno diritto al supplemento di rendita.

3 Il diritto al supplemento si estingue con la cessazione dell’invalidità o con il decesso della persona che riceveva la rendita d’invalidità.

4 Il Consiglio federale disciplina il calcolo del supplemento per le persone che ricevono una frazione di rendita d’invalidità.

Art. 47e Importo del supplemento di rendita

1 Il Consiglio federale fissa l’importo del supplemento di rendita per ogni anno civile. Consulta preventivamente le parti sociali. La somma dei supplementi di rendita non può superare i mezzi presumibilmente disponibili a tal fine.

2 In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia il supplemento viene ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione in base ai medesimi principi attuariali applicati nell’AVS.

Art. 47f Finanziamento del supplemento di rendita

1 Per finanziare il supplemento di rendita l’istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale riscuote i contributi seguenti:

a. per i salariati assicurati secondo l’articolo 7 capoverso 1 o 46: 0,5 per cento sul salario determinante secondo la LAVS3, ma al massimo sul decuplo dell’importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1;

3 RS 831.10