Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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chiaia secondo la LPP, e cesserà al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.

Cpv. 3: il datore di lavoro dovrà pagare almeno la metà dei contributi per il supplemento di rendita riscossi sul salario determinante dei suoi salariati. Il supplemento di rendita e il suo finanziamento divergeranno dalle altre prestazioni della previdenza professionale: essi saranno disciplinati dalla legge e gli istituti di previdenza non avranno pertanto alcuna libertà operativa al riguardo. Gli istituti dovranno versare l’importo del supplemento prescritto dalla legge e quest’ultima stabilirà anche un contributo unico per il suo finanziamento, che ammonterà allo 0,5 per cento indipendentemente dall’età. Il finanziamento di tutte le altre prestazioni rientra invece nella responsabilità degli istituti di previdenza. Il datore di lavoro dovrà versare almeno la metà del contributo legale calcolato sul salario determinante di ciascuno dei suoi salariati. Con l’accordo del datore di lavoro sarà possibile prevedere che questi versi più della metà dei contributi per tutti i suoi salariati o per gruppi oggettivamente circoscritti. Non sarà invece possibile prevedere che ne versi meno della metà. Il datore di lavoro dedurrà le quote dei lavoratori dal loro salario e le verserà all’istituto di previdenza insieme alla propria quota. Dato che il contributo per il supplemento di rendita dovrà essere calcolato sull’intero salario AVS, fino al decuplo dell’importo limite superiore, il datore di lavoro sarà inoltre tenuto a notificare all’istituto di previdenza l’ammontare del salario AVS.

Se il datore di lavoro è affiliato a più istituti di previdenza e il salario di un lavoratore è assicurato presso più istituti, il contributo sull’intero salario AVS sarà riscosso dall’istituto che attua la previdenza professionale obbligatoria (cfr. art. 48 LPP). Questo sistema è più chiaro e semplice di uno in cui, per esempio, più istituti di previdenza devono conteggiare i contributi da versare al fondo di garanzia per un medesimo salario AVS. Questa soluzione rende anche superflua una regolamentazione speciale che stabilisca quale degli istituti di previdenza dovrebbe conteggiare i contributi sulle parti del salario AVS che in base ai vari regolamenti non sono assicurate presso nessuno degli istituti in questione. Consente inoltre di ridurre il numero di istituti di previdenza che riscuotono questi contributi. Dato che i supplementi di rendita saranno di regola versati dagli istituti che attuano la previdenza professionale obbligatoria (cfr. commento all’art. 47c cpv. 1 lett. e), questa disposizione semplificherà anche la compensazione delle somme dovute tra il fondo di garanzia e gli istituti di previdenza (cfr. commento al cpv. 4 e all’art. 47h cpv. 1), contribuendo così a evitare oneri superflui.

Cpv. 4: il datore di lavoro sarà debitore dell’intero importo dei contributi nei confronti dell’istituto di previdenza.

Cpv. 5: l’istituto di previdenza dovrà per principio versare al fondo di garanzia i contributi per il supplemento di rendita. Per evitare il più possibile oneri superflui, il fondo di garanzia potrà compensare i contributi dovuti da un istituto di previdenza con il rimborso dei supplementi di rendita versati, analogamente a quanto è previsto attualmente per il sistema delle sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età. La procedura esatta andrà definita, come quella vigente, nell’ordinanza del 22 giugno 199819 sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG).

19 RS 831.432.1